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Sentenza — n. 16736/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls detention order due to failure to notify defense counsel of hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16736/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court annulled the detention order issued by the Bari trial court, ruling the appeal inadmissible. The appellant argued the order was null because the hearing notice was not sent to his appointed defense lawyer, and that the court ignored his lack of criminal intent. The court found the appeal inadmissible because the notice was indeed sent to the correct counsel, rendering the procedural defect non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 338 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Failure to notify the defense counsel of the hearing date does not justify annulment if the notice was properly served on the correct representative.

Parole chiave

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criminal procedure detention order defense counsel notification defect cassation annulment diritti della difesa recidiva nell'infrazione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 338 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
2.1 Con il secondo motivo censura la violazione di legge ed il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINCHILLO ANTONIO nato a TORREMAGGIORE il 13/06/1984 avverso l'ordinanza del 26/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO RITENUTO IN FATTI) 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 26/9/2022, in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 12/1/2022, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Antonio Minchillo.

2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge per omessa notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione in appello. Ed invero, evidenzia che l'avviso per l'udienza del 26/9/2022 è stato notificato all'indagato, al pubblico ministero ed all'avv. Gerardo Giuseppe Bizzarri; che già in data 21/3/22 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica procedente la nomina fiduciaria in suo favore, con revoca di ogni ulteriore precedente nomina, ivi compresa quella del difensore di ufficio, avv.

Giuseppe Falcone; che non esiste alcuna nomina in favore dell'avv. Bizzarri. La violazione di legge denunziata, comportando una lesione del diritto di difesa, determina la nullità della impugnata ordinanza. 2.1 Con il secondo motivo censura la violazione di legge ed il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, premesso che i fatti risalgono al 3/4/2019, dunque, a circa tre anni prima della richiesta di applicazione della misura cautelare, evidenzia che il Tribunale del riesame ha valorizzato un precedente penale per ricettazione in concorso e porto di armi del 6/6/2019, cioè per fatti commessi circa tre mesi dopo quelli per cui si procede, per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati.

Dunque, manca la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari. 2.2 Con il terzo motivo si eccepisce il difetto di motivazione con riferimento al profilo della adeguatezza della misura cautelare. Il Minchillo ha dato prova di autocontrollo, atteso che - essendo stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad altro reato - non si è reso responsabile di alcuna ulteriore condotta criminosa. Dunque, evidente è la carenza e l'illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Risulta, invero, dagli atti che l'indagato, inizialmente difeso d'ufficio dall'avv. Giuseppe Falcone, in data 17/3/2022 aveva nominato suo difensore di fiducia l'avv. Massimo Rubino e che questi in data 21/3/22 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica procedente la nomina fiduciaria in suo favore, con revoca di ogni ulteriore precedente nomina, ivi compresa quella del difensore di ufficio, avv. Giuseppe Falcone. Dunque, l'avviso di fissazione dell'udienza del 26/9/2022 andava notificato al difensore di fiducia, cosa che risulta non essere avvenuta. 1.1 Gli ulteriori motivi restano assorbiti. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari - Sezione delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso in Roma, il gior