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Sentenza — n. 16699/2023 — snpen Generato dall'IA

Court annuls conviction dismissal due to prescription error: special mitigation does not extend prescription period for receiving stolen goods.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16699/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision declaring the crime of receiving stolen goods extinguished by prescription. The prosecutor argued that the special mitigation for minor circumstances under Article 648 of the Penal Code does not affect the calculation of the prescription period under Article 157. The court agreed, ruling that this mitigation is merely an aggravating circumstance that does not extend the statutory ten-year limitation period, meaning the crime remains actionable.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, c.p.; Art. 157, c.p.; Art. 161, c.p.: The special mitigation for minor circumstances provided in Article 648 of the Penal Code does not extend the prescription period for the crime of receiving stolen goods, which remains fixed at ten years.

Parole chiave

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prescription period receiving stolen goods special mitigation minor circumstances criminal limitation attenuating circumstance annulment of judgment restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, c.p.
Art. 157, c.p.
al quarto comma, prevede una attenuante speciale che non incide sul calcolo della prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod.pen.
Art. 161, c.p.
Il reato di ricettazione si prescrive in 10 anni ( 8 come massimo eclittale, più un quarto ex art. 161 codice penale) anche nell' ipotesi di particolare tenuità, che non contempla una fattispecie autonoma di reato ma un'attenuante speciale che non incide sul calcolo della prescrizione.
Art. 569, comma 4, c.p.p.
Poiché la sentenza era appellabile e l'impugnazione é stata proposta per saltum va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod.proc.pen.
articolo 648 cod.pen
2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze osservando che l'articolo 648 cod.pen.
art. 157 cod.pen
al quarto comma, prevede una attenuante speciale che non incide sul calcolo della prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod.pen.
art. 569 comma 4 cod.proc.pen
Poiché la sentenza era appellabile e l'impugnazione é stata proposta per saltum va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di EL FATTANI ANIS nato in Tunisia il 16 novembre 1977 avverso la sentenza resa il 16 marzo 2022 dal Tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pisa ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di ricettazione, contestato all'odierno imputato come commesso in epoca antecedente e prossima al 28 ottobre 2013, previo riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di pafficolare tenuità prevista dal quarto comma dell'articolo 648 codice penale. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze osservando che l'articolo 648 cod.pen. al quarto comma, prevede una attenuante speciale che non incide sul calcolo della prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod.pen. . 3.11 ricorso è fondato.

Il reato di ricettazione si prescrive in 10 anni ( 8 come massimo eclittale, più un quarto ex art. 161 codice penale) anche nell' ipotesi di particolare tenuità, che non contempla una fattispecie autonoma di reato ma un'attenuante speciale che non incide sul calcolo della prescrizione. Deve pertanto convenirsi con il ricorrente che il reato a tutt'oggi non si è ancora estinto. Si impone l'annullamento della sentenza impugnata. Poiché la sentenza era appellabile e l'impugnazione é stata proposta per saltum va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod.proc.pen.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per il giudizio. Motivazione semplificata Roma 16 Febbraio 2023 il consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Borsellino Geppin DEPOSITATO IN CANCELLEP> SECO