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Ordinanza — n. 15709/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-punishment grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15709/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeals by Bata Leon and Gabriel Ionut Bata inadmissible. The defendants had previously waived all grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure to accept a settlement agreement on sentencing. The court ruled that appeals regarding waived reasons or the lack of non-punishment causes are strictly prohibited when a settlement has been reached.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a defendant waives grounds for acquittal to accept a settlement agreement, appeals regarding those waived reasons or the absence of non-punishment causes are inadmissible as they fall outside the scope of the settlement's devolutive effect.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of acquittal cassation inadmissibility procedural waiver non-punishment causes sentencing settlement devolutive effect rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
ricorre per cassazione il difensore degli imputati deducendo difetto di motivazione ritenuta carente laddove il giudicante aveva affermato che non ricorressero cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 114 cod. pen
Con sentenza del 19.1.2021 il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato Leon Bata e Gabriel Ionut Bata responsabili dei reati loro rispettivamente ovvero in concorso ascritti sicché, ritenuto il vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche per entrambi e la attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il difensore degli imputati deducendo difetto di motivazione ritenuta carente laddove il giudicante aveva affermato che non ricorressero cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).
Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro
Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso rvopcsto iell'interesse di Bata Leon, nato in Romania il 9.6.1979, Bata Gabriel Ionut, nato in Romania il 20.10.1987, contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia dell'8.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO u, 1. Con sentenza del 19.1.2021 il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato Leon Bata e Gabriel Ionut Bata responsabili dei reati loro rispettivamente ovvero in concorso ascritti sicché, ritenuto il vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche per entrambi e la attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. per il solo Gabriel Ionut, stimate complessivamente prevalenti sulle contestate aggravanti, aveva condannato Leon Bata alla pena complessiva di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.500 di multa e Gabriel Ionut Bata alla pena complessiva di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.100 di multa oltre, entrambi, al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;

2. la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dagli imputati i quali, presenti con il difensore di fiducia, avevano formalizzato la rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo al trattamento sanzionatorio sulla cui quantificazione aveva convenuto il PG (il quale aveva a sua volta rinunciato all'impugnazione da lui proposta), rideterminando perciò, la pena in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.500 di multa per Bata Leon ed in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.100 di multa per Bata Gabriel Ionut;

3. ricorre per cassazione il difensore degli imputati deducendo difetto di motivazione ritenuta carente laddove il giudicante aveva affermato che non ricorressero cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

4. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello;

Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del