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Sentenza — n. 15700/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against preventive seizure order due to insufficient grounds for cassation review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15700/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Maria Rosa Gallello's appeal against a preventive seizure order inadmissible. The appellant argued the lower court failed to properly assess asset disparity and miscalculated property values, but the Supreme Court held that such complaints do not constitute a violation of law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against preventive seizure orders are admissible only for violations of law, requiring radical flaws in reasoning that render the judgment's logic incoherent or incomplete.

Parole chiave

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preventive seizure asset disparity violation of law cassation appeal court costs procedural inadmissibility confiscation equivalent occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004
Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008
5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez.
Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014
25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez.
Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012
43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr.
Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015
Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLELLO MARIA ROSA nato a LAMEZIA TERME il 12/08/1992 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. PIETRO MOLINO, per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. ANDREA STARACE che, in difesa di GALLELLO MARIA ROSA, si riporta alla memoria depositata e ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 16/6/2022 ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CATANZARO il 26/4/2022, ha respinto l'istanza con la quale GALLELLO MARIA ROSA, in proprio e quale socia della Società Agricola La Tenuta SAS di Franca Talalrico & C, nonché quale rappresentante legale e a.u. della Società Costruzioni Idrauliche Stradali G.G.D e della Park Hotel Restaurant Le Cinque Fontane S.r.l., aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni alla intestati ma ritenuti come riferibili al padre Gallello Domenico, sottoposto a indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, 512 bis e 640 entrambi aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Gallello che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione effettuata quanto al giudizio di sperequazione.

2. In data 28 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Pietro Molino, chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 14 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria delle note della difesa con le quali l'avv. Carnovale, evidenziato che la motivazione resa dal Tribunale del Riesame sarebbe apparente, insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. In un unico articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione effettuata quanto al giudizio di sperequazione rilevando che il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto nel dovuto conto gli elementi evidenziati dalla difesa al fine di dimostrare che non vi era alcuna sproporzione tra i beni detenuti dalla ricorrente e il patrimonio della stessa, ciò anche perché il valore di alcuni beni sarebbe stato erroneamente calcolato. La doglianza non è consentita. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.1. Nel caso di in esame il Tribunale della cautela, con il riferimento alla conclusione del procedimento cautelare relativo a Domenico Gallello e alla specifica situazione della ricorrente -all'epoca dei fatti appena ventenne e priva di redditi, ciò anche tenuto conto alla tabella sperequativa e agli accertamenti della Guardia di Finanza e pure alla perizia tecnica (crf.

Pag. 4 del provvedimento impugnato) - ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della propria conclusione e la motivazione dell'ordinanza non può ritenersi meramente apparente.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta con