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Ordinanza — n. 14620/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds regarding legal qualification in private prosecution cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a private prosecution sentence based on alleged errors in the legal qualification of facts, arguing a lack of motivation. The Court ruled that such appeals are limited to manifest errors, rejecting generic complaints about evaluative errors not evident from the text.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In private prosecution cases, appeals regarding legal qualification are admissible only for manifest errors, rendering generic complaints about evaluative errors inadmissible.

Parole chiave

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private prosecution legal qualification manifest error cassation appeal inadmissible grounds evaluative error Code of Criminal Procedure tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
1.3 II ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma ,dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO 1.1 Il Giudice dell'Udienza Preliminare di Taranto, con sentenza in data 21 dicembre 2022 applicava a Farina Benedetto la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli articoli 56, 629 cod.pen..
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA BENEDETTO nato a OSTUNI 1113/02/1988 avverso la sentenza del 21/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.1 Il Giudice dell'Udienza Preliminare di Taranto, con sentenza in data 21 dicembre 2022 applicava a Farina Benedetto la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli articoli 56, 629 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Falco, deducendo mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti. 1.3 II ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Invero è inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448„ comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento .impugnato» (Sez. 1, .n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma ,dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 14 marzo 2023 IL CONSIGLI ST. DEPOSITATO IN CA