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Sentenza — n. 14260/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for prescription; civil liability annulled and remitted for new trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14260/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the second-instance criminal judgment because the offenses were extinguished by prescription, rendering further prosecution futile. While the criminal proceedings were closed, the civil liability claim against the victim's municipality remained valid and unaffected by the criminal outcome. Consequently, the court annulled the civil portions of the judgment and remitted the case to a competent civil court for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 155 c.p.p.; Art. 601, 178, 179 c.p.p.: The prescription of criminal offenses extinguishes the criminal controversy but does not preclude the separate civil action for damages, requiring the annulment of civil judgments if the defendant's right to defense was compromised by procedural nullities.

Parole chiave

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criminal prescription civil liability annulment of judgment remittal for trial procedural nullity right of defense separate actions difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 155 c.p.p.
Art. 601, comma 5 c.p.p.
Art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
Art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Carlo Pasquali, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione o erronea applicazione del combinato disposto degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26639 del 04/05/2004, Liverani
Sez. 1, n. 36296 del 03/11/2015, Saba
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pasquali Carlo, nato a Vallinfreda (RM) il 22/05/1968 rappresentato ed assistito dall'avv. Massimiliano Cataldo, di fiducia avverso la sentenza n. 2166/21 in data 01/10/2021 della Corte di appello di Roma, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 01/10/2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Tivoli in data 29/01/2020 che aveva condannato Carlo Pasquali alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 640, secondo comma, cod. pen. (capo 1) e 314, secondo comma, cod. pen. (capo 2), per condotte commesse nelle date specificamente indicate tra il 10/03/2014 ed il 10/05/2014.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Carlo Pasquali, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione o erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 601, comma 5, 178, comma 1, lett.

c) e 179 cod. proc. pen., assumendosi come il difensore di fiducia nel giudizio di merito, avv. Riccardo Saccucci, non ebbe a ricevere alcuna comunicazione circa la fissazione dell'udienza avanti alla Corte d'appello, essendo stato il relativo decreto notificato in data 27/07/2021 all'omonimo avv. Stefano Saccucci (mai nominato difensore di fiducia dal Pasquali); rappresentava altresì che, allo stesso modo, in data 20/09/2021 erano state erroneamente trasmesse a mezzo pec all'avv. Stefano Saccucci le conclusioni scritte della Procura generale e che, il giorno designato per la celebrazione del giudizio camerale d'appello, al sunnominato avv. Stefano Saccucci era stata trasmessa la sentenza resa dalla medesima Corte a conclusione del giudizio. Si rappresenta, infine, che per entrambi i reati, la prescrizione risultava essere maturata il 10/12/2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dal consentito (e comunque doveroso) controllo degli atti contenuti nel fascicolo processuale alla luce del motivo dedotto dal ricorrente, risulta che il decreto di citazione per l'appello, emesso il 27 luglio 2021, è stato notificato al difensore, erroneamente indicato nell'atto medesimo, avv. Stefano Saccucci invece che a quello di fiducia risultante da tutti gli atti del procedimento di primo grado, avv. Riccardo Saccucci, nominato dall'imputato il 3 febbraio 2015, davanti alla Stazione Carabinieri Vallinfreddo. Peraltro, l'avvocato Riccardo Saccucci aveva presentato l'atto di appello in data 24 giugno 2020.

Deve, infatti, ritenersi che la notifica al difensore del decreto di citazione in appello eseguita nelle mani di altro difensore, avente lo stesso cognome di quello di fiducia, deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile. Poiché la notifica è inesistente, essa determina una nullità assoluta e rilevabile in ogni stato e grado. A fronte dell'assenza della rituale notificazione al difensore del decreto di citazione in appello, il giudice di secondo grado, il quale nulla ha rilevato sul punto, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione delle stesse.

3. Fermo quanto precede, la prevalenza dell'estinzione del reato per prescrizione, ha efficacia processuale e quindi è idonea a far cessare soltanto la controversia penale e la prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilità processuale, dell'annullamento dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire. Assume, invece, rilievo pregiudiziale la nullità, soltanto nel caso in cui la causa estintiva richieda specifici ed ulteriori accertamenti e valutazioni di merito e quindi non sia idonea chiudere immediatamente il procedimento.

Le indicate precisazioni, in diritto consentono di concludere per la sopravvenuta prescrizione dei reati in quanto i reati in contestazione sono entrambi prescritti alla data del 12/01/2022. Invero, tenuto conto che, per tutte e due le imputazioni, le condotte di reato più recenti sono ascrivibili alla data del 10/05/2014, la prescrizione ordinaria di anni sei, va aumentata rispettivamente, di anni uno e mesi sei per gli eventi interruttivi e di ulteriori giorni sessantaquattro (per sospensione del procedimento dal 09/03/2020 al 11/05/2020 ex art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020), fissandosi improrogabilmente nella data sopra indicata del 12/01/2022.

4. Il ricorso va tuttavia valutato diversamente agli effetti civili. Conclusasi l'azione penale resta la controversia relativa alla responsabilità civile dell'imputato per l'azione commessa nei confronti della parte lesa costituitasi parte civile, Città Metropolitana di Roma Capitale. Gli effetti processuali estintivi del reato, sono stati prevalenti rispetto ad un ormai impossibile accertamento della responsabilità penale, ma non possono incidere sull'azione civile, attribuendo validità ad atti oggettivamente nulli, o sanando i vizi delle sentenze che hanno omesso di dichiarare le nullità tempestivamente eccepite (in tal senso, Sez. 5, n. 26639 del 04/05/2004, Liverani, Rv. 229873; più di recente, Sez. 1, n. 36296 del 03/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 268260).

In particolare, la nullità generale denunziata, ha influito nel limitare il diritto di difesa dell'imputato nell'azione di risarcimento danni contro di lui proposta, ed il rigetto sul punto dell'appello con il conseguente mancato annullamento della sentenza di primo grado, può produrre effetti non corrispondenti a giustizia in esito alla chiusura del processo penale. L'eccezione proposta dall'imputato, anche se lo stesso soccombe rispetto all'impossibile prosecuzione dell'azione penale, va invece valutata ed accolta agli effetti civili, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con conseguente rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

5. Da qui: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione; -l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile co