Cassation appeal dismissed for lack of interest due to acquittal on the contested charge by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant sought a ruling already granted by the appellate court. The appellant, Alessandro Piscopo, challenged the second-instance judgment which acquitted him of the specific charge in question while reducing penalties for others. The court ruled that since the acquittal was already pronounced, the request lacked legal interest under the procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for lack of interest when the appellant requests a judicial decision that has already been granted in their favor by a lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Piscopo Alessandro, nato a Cardito il 23/12/1978 rappresentato ed assistito dall'avv. Domenico Di Donato, di fiducia avverso la sentenza n. 3972/21 in data 21/01/2022 della Corte di appello di Bologna, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 21/01/2022, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Ferrara in data 03/02/2020, appellata dall'imputato Alessandro Piscopo, dichiarava non doversi procedere in relazione al capo A (art. 4 I. 110/1975) per sopravvenuta prescrizione, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo D (art. 635, comma 2, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen.) e riduceva la pena in relazione al residuo reato di cui al capo B (artt. 582, 585 cod. pen.), esclusa l'applicazione della contestata recidiva, a mesi otto di reclusione.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Alessandro Piscopo, è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione per mancata pronuncia assolutoria in relazione al capo D).
3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ex art. 591, lett.
a) cod. proc pen., alla luce dell'ampia pronuncia assolutoria intervenuta: in sostanza, il ricorrente chiede quanto già riconosciutogli con la pronuncia d'appello.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1