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Sentenza — n. 12206/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding relative presumption of danger under Art. 275 CP. Pen.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by the defense against a detention order issued by the Naples Review Tribunal. The defense argued that the tribunal altered the historical facts regarding extortion motives and failed to sufficiently demonstrate the current danger of reoffending under Article 274 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the relative presumption of danger established in Article 275, paragraph 3, of the Code prevails over the absolute requirement of proof, thereby validating the detention measure without further evidentiary burden on the prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 274, lett. c), cod. proc. pen.: The relative presumption of danger under Article 275, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure prevails over the absolute requirement of proof under Article 274, letter c), validating provisional coercive measures when the title concerns crimes listed in Article 275, paragraph 3.

Parole chiave

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relative presumption of danger provisional coercive measures detention order appeal Code of Criminal Procedure alteration of historical facts coazione penale corruzione nell'esecuzione forzata riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il motivo non considera in alcun modo che opera, con riguardo all'imputazione cautelare provvisoria, la presunzione realtiva di cui all'art. 275, comma 3, cod.
Art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 274, lett.
Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - Sentenza n. 4950 del 07/12/2021 Cc. (dep. 10/02/2022) Rv. 282865 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIRACE NUNZIO nato a VICO EQUENSE il 05/12/1980 avverso l'ordinanza del 30/8/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffele Gargiulo, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'Avv. Stefano Sorrentino, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Girace Nunzio, avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 5 luglio 2022 che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alla contestazione cautelare di cui al capo A) (tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.) e la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione alla contestazione di cui al capo B) (lesioni aggravate). • 2.

Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione al profilo della gravità indiziaria affermata rispetto ad un fatto storico diverso da quello originariamente contestato. Mentre la contestazione cautelare contenuta nel provvedimento applicativo della misura faceva riferimento alla condotta violenta posta in essere per costringere la persona offesa a non approvvigionarsi dal mercato ittico ellenico, conseguendo così l'indagato un profitto perché operante nel medesimo settore e già fornitore della vittima, il Tribunale del riesame aveva ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Girace, individuando la condotta estorsiva in quella finalizzata a costringere la vittima ad onorare dei debiti assunti nei confronti dell'indagato e non adempiuti, anche ricorrendo a stratagemmi e artifici.

Ciò integrava una palese violazione sia delle prerogative della parte pubblica nell'esercizio dell'azione penale, oltre che dei diritti della difesa. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., attesa la carenza motivazionale in punto di attualità del pericolo di reiterazione criminosa, non avendo indicato il provvedimento alcun elemento dimostrativo della probabilità di commissione di reati analoghi a quello contestato al ricorrente.

3. In data 3 gennaio 2023 sono stati depositati a mezzo pec motivi nuovi a sostegno del primo motivo di ricorso; ha rilevato la difesa che la nuova ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame avrebbe potuto condurre ad una differente qualificazione giuridica del fatto (inquadrabile nell'ambito della condotta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e che il collegamento operato dal Tribunale tra la nuova ricostruzione e le dichiarazioni difensive dell'indagato non consentiva di neutralizzare il vulnus rappresentato dalla violazione del principio che riserva l'iniziativa cautelare al P.M.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il provvedimento del Tribunale del riesame ha considerato esclusivamente la diversità del movente della condotta, senza con ciò modificare il fatto storico, come peraltro già considerato nell'ordinanza genetica ove si faceva riferimento anche a ragioni creditorie del Girace nei confronti della persona offesa quale circostanza fattuale che aveva determinato l'indagato a porre in essere le condotte di violenza e minaccia per costringere la vittima a tenere un determinato comportamento. 1.2.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il motivo non considera in alcun modo che opera, con riguardo all'imputazione cautelare provvisoria, la presunzione realtiva di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale non è stato offerto dal ricorrente (né o risulta dagli atti) alcun elemento in grado di superare detta presunzione di esistenza delle esigenze cautelari, regola che pacificamente è prevalente, in quanto speciale, rispetto a quella di cui all'art. 274, lett. C) cod. proc. con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex plurimis, Sez. 5 - , Sentenza n. 4950 del 07/12/2021 Cc. (dep. 10/02/2022 ) Rv. 282865 - 01).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1