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Sentenza — n. 12204/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on confiscation of assets due to improper burden of proof and factual assessment errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12204/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in using ISTAT indices to assess family expenses and improperly shifted the burden of proof regarding income disparity. The court ruled that such factual evaluations and statistical methods fall outside the scope of a 'violation of law' claim, which is strictly limited to absolute lack of reasoning or mere appearance of reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 3, d. Igs. 159/2011; In proceedings for preventive confiscation, a claim alleging violation of law is inadmissible if it challenges the factual assessment or statistical methodology used to determine net income, as the sole ground for such a claim is the absolute absence of reasoning or its mere appearance.

Parole chiave

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preventive confiscation violation of law burden of proof family expenses STAT indices appellate review procedural inadmissibility metodo del minimo esistenziale con ripartizione dell'eccedenza

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 3, d. Igs. 159/2011
Art. 616 c.p.p.
All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p
All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo
279284 - 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Ry.
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico
270080 - 0; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINCUZZI MICHELE nato a BARI( ITALIA) il 29/10/1974 avverso il decreto del 9/6/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bari, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l'appello proposto dal difensore di Mincuzzi Michele (così come gli appelli proposti dai terzi interessati), avverso il provvedimento del Tribunale di Bari del 10/2/2022 con il quale era stata disposta la confisca di quote societarie e del compendio aziendale riferibile alla società Salia s.r.l.s., nonché delle disponibilità finanziarie del legale rappresentante pro tempore della stessa società.

2. Ha proposto ricorso la difesa del proposto deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all'art. 24 d. Igs. 159/2011, difettando i presupposti per disporre la confisca, attesa l'errata valutazione della sproporzione del reddito del nucleo familiare del proposto rispetto alla disponibilità delle quote societarie e del patrimonio aziendale, attraverso l'utilizzo del dato della spesa media ricavata mediante il ricorso agli indici ISTAT, senza alcun concreto riferimento alla misura dei redditi considerati e invertendo in modo inammissibile l'onere della prova a carico del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è formulato per ragioni non consentite e, per tale ragione, ne va dichiarata l'inammissibilità. 1.1. In relazione alle censure rivolte all'utilizzo degli indici ISTAT per determinare l'ammontare delle spese annuali che, con adeguato margine di ragionevolezza, il proposto ed il relativo nucleo familiare ha dovuto sopportare, va ricordato che «in tema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT» (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 - 01, nella cui motivazione si è precisato che le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l'onere dimostrativo della propria capacità di investimento).

La dedotta violazione di legge, dunque, non attiene al metodo utilizzato, quanto piuttosto alla valutazione di aspetti fattuali (le capacità reddituali effettive del nucleo familiare del ricorrente; l'individuazione di elementi presuntivi atti a ricostruire l'attività d'impresa svolta e la sua redditività) fondati su un differente apparato argomentativo - rispetto a quello adottato dal provvedimento impugnato - , ciò che non può costituire oggetto di censura in sede di legittimità, secondo il consolidato orientamento della Corte che riconosce nella nozione di violazione di legge (unico motivo che legittima la ricorribilità dinanzi al giudice di legittimità dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione, ex art. 10, comma 3, d.

Igs. 159/2011) esclusivamente il difetto assoluto di motivazione, ovvero la mera apparenza della stessa, rispetto a specifiche deduzioni formulate con l'impugnazione in appello aventi ad oggetto un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Ry. 270080 - 0; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 0).

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del