Cassation appeal dismissed for lack of specificity and manifest unfoundedness regarding psychological element of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Cicu Dragos Marian and Brebenel Cristian inadmissible due to lack of specificity and manifest unfoundedness. The appellants argued that the lower court incorrectly attributed the psychological element of the crime of receiving to all defendants without distinguishing who actually brought the vehicle to the scene. The court rejected this, ruling that it cannot re-evaluate factual elements or propose alternative versions of events, as the lower court's reasoning was logical and sufficient to establish collective awareness of the criminal act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-read factual elements or propose alternative versions of events; appeals must be specific and the lower court's reasoning must be logically sound to justify the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente Motivazione semplificata SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. Cicu Dragos Marian, nato in Romania il 23/05/1992 2. Brebenel Cristian, nato in Romania il 11/02/1990 entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Marco Ciocchetta, di fiducia avverso la sentenza n. 3892/20 in data 14/02/2022 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 14/02/2022, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 23/06/2020 che aveva condannato, tra gli altri, Cicu Dragos Marian e Brebenel Cristian alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno in relazione ai reati, avvinti dalla continuazione, di ricettazione in concorso (capo A) e di tentato furto aggravato in concorso (capo B).
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Cicu Dragos Marian e di Brebenel Cristian, è stato proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato di ricettazione. La sentenza impugnata va riformata nella parte in cui, confermando quella di primo grado, parlando genericamente di "uno" dei protagonisti della vicenda come colui che ha "portato sul luogo il camion Iveco", finisce per addossare indistintamente a tutti gli imputati la responsabilità di un reato istantaneo.
3. I ricorsi sono inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza.
4. Non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. La comune doglianza difensiva, reiterando censura già proposte e validamente disattesa dai giudici di merito, non è idonea ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nella sentenza impugnata, per la semplice ragione che essa tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.
In tal senso, la Corte territoriale, dopo aver precisato che non è stata contestata la co-detenzione, fra tutti gli imputati, del mezzo provento di furto denunciato dodici giorni prima dei fatti oggetto della presente contestazione, ha riconosciuto come fosse da ritenere ragionevole che tutti i partecipanti, anche in assenza di plausibili versioni alternative, fossero ben consapevoli di partecipare ad un'articolata azione delittuosa (v. pag. 5 della sentenza impugnata).5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.