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Sentenza — n. 12174/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, citing failure to address specific court findings on fraud instigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12174/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate witness credibility and the subjective element of the crime of receiving stolen checks. The court rejected these claims, ruling the appeal was generic because it did not specifically confront the lower court's detailed findings that the appellant was the instigator and moral co-conspirator in the fraud.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specifically confront the reasoning of the lower court regarding the facts and legal qualifications established in the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissibility fraud instigation moral co-conspiracy subjective element witness credibility court costs perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PIZZUTO SERAFINO nato a Gela l 11 Aprile 1975 avverso la sentenza resa il 3 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. Paola Carfi che insiste nei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta, parzialmente riformando la sentenza resa il 9 Febbraio 2021 dal Tribunale di Gela, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa già addebitato all'imputato e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo reato di ricettazione di un assegno dell'importo di 20.000 C, oggetto di furto.

2. Con il ricorso Pizzuto Serafino deduce: 2.1violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in particolare all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione poiché la corte avrebbe dovuto vagliare attentamente le testimonianze assunte e, in particolare, quella della persona offesa che ha reso dichiarazioni ambigue su Pizzuto. Lamenta la difesa che è mancata la verifica della credibilità soggettiva della persona offesa e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e i dubbi sollevati in ordine alla dazione di denaro da parte del Pizzuto inficiano il giudizio di colpevolezza, portando la corte a formulare una motivazione illogica e contraddittoria.

In ordine poi alla prova dell'elemento soggettivo della ricettazione i giudici hanno reso una motivazione apparente e non hanno spiegato se Pizzuto avesse avuto la possibilità di conoscere la provenienza illecita dell'assegno. Al riguardo la corte di merito ha ignorato le risultanze favorevoli all'assunto difensivo, non dando credito né alle dichiarazioni dell'imputato, né a quelle dei testi Bicceri e Siciliano; ha ritenuto che la prova del dolo emerga da elementi di fatto successivi alla consegna dell'assegno, trascurando di considerare che la ricettazione è reato istantaneo e che la giurisprudenza ha in più occasioni escluso la possibilità di una compartecipazione morale per adesione psicologica successiva ad un fatto criminoso commesso da altri.

3. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte che individua il Pizzuto come mandante e ideatore della truffa e di conseguenza gli attribuisce quantomeno il concorso morale nella ricettazione dell'assegno utilizzato per realizzare la frode. Il ricorrente non contesta la prospettazione accusatoria secondo cui l'imputato è stato certamente uno degli artefici della truffa ordita ai danni della persona offesa e la consegna di un assegno non negoziabile, quale appunto quello dato dal Tinnirello alla presenza dell'imputato, costituisce il raggiro necessario per la realizzazione dell'ingiusto profitto.

L'imputato ha negato di avere consegnato l'assegno di provenienza illecita sostenendo di avere consegnato una somma in contanti, ma la prova di tale condotta riposa sulle dichiarazioni della persona offesa, -(quale ha riferito che l'imputato era presente al momento della trattativa, pur ribadendo che l'assegno gli era stato consegnato dal Tinnirello. La corte di appello, a fronte delle specifiche censure formulate con l'atto di gravame, ha confermato che l'assegno risultato rubato era stato consegnato a titolo di caparra dal Tinnirello, e che Pizzuto era il dominus dell'affare fraudolento.

Il ricorrente richiama giurisprudenza che non si attaglia alla vicenda poiché nel caso in esame vi è stata una preventiva unitaria ideazione della truffa che presuppone l'utilizzo di un assegno che non potesse essere posto all'incasso. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Roma 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente Messini D'Agostini DEPOSI