Cassation annuls detention order due to insufficient analysis of business relations and extortion intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's detention order and remanded the case for a new examination. The defense argued the collegial body failed to adequately scrutinize the nature of the business collaboration and the defendant's intent to extort. The Court agreed, noting the lower court's reasoning was logically flawed and lacked a complete reconstruction of the economic relations between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393, Art. 629 cod. pen.; The distinction between arbitrary exercise of rights and extortion depends on whether the agent reasonably believed they had a justifiable right to act; the lower court must provide a complete reconstruction of business relations to assess the defendant's intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MIGLIARDI ANTONIO n. a Napoli 1'11/3/1978 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 27/6/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; -udita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis; -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen.,Dott. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica a firma del difensore, Avv. Alfonso Quarto
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Migliardi Antonio avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale che, in data 6/6/2022, aveva disposto nei confronti dell'istante la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di tentata estorsione, consumato in Napoli 1'11/2/2022.4 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv.Alfonso Quarto, deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria.
La difesa lamenta che il collegio cautelare non ha adeguatamente scrutinato il profilo relativo alla natura e alla portata dei rapporti di collaborazione esistenti tra la p.o. e l'indagato e non ha fornito esaurienti risposte alle obiezioni difensive concernenti l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Buono Roberto, nonostante fosse stata segnalata la difforme ricostruzione della genesi e dello sviluppo dei rapporti con l'indagato effettuata dalla p.o. nella denunzia dell'11/2/2022 e nelle sit del 24/2/2022. Aggiunge il difensore che l'ordinanza impugnata ha ritenuto che le dichiarazioni della p.o. abbiano trovato conferma e riscontro nelle sit dei due collaboratori della p.o. escussi, soggetti non terzi rispetto alla vicenda a giudizio, sebbene la difesa avesse rimarcato, quanto all'Obermayer Giovanni, che il medesimo aveva escluso di aver avuto contatti telefonici o personali con il ricorrente dopo la scarcerazione conseguita alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare adottata in esito alla prima denunzia del Buono, non facendo alcun riferimento all'episodio che l'avrebbe visto protagonista agli inizi di dicembre 2021 all'esterno dell'agenzia di scommesse della p.o., riferito invece da quest'ultima.
Secondo il ricorrente il Tribunale ha reso al riguardo una motivazione palesemente illogica al fine di escludere significative divergenze tra le narrazioni, recuperando le informazioni rese dall'Obermayer e dal Di Vaio nell'ambito del procedimento originato dalla prima denunzia e non confluite in quello odierno. Quanto alle dichiarazioni di Catignani Ivan, la difesa sostiene che le stesse non forniscono riscontro a quanto denunziato dal Buono in ordine all'accesso dell'indagato presso l'agenzia di scommesse del prevenuto il 19/10/2021 sebbene l'ordinanza impugnata abbia, comunque, sostenuto che -quantunque il Migliardi si era nell'occasione limitato a parlare con il Catignani- aveva mantenuto un atteggiamento intimidatorio, ignorando la circostanza che nell'occasione l'indagato era accompagnato dalla figlia.
Aggiunge il difensore che i giudici della cautela hanno del tutto pretermesso la valutazione della versione resa dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia e, in particolare, il prospettato fine ritorsivo della p.o. per essersi il Migliardi riappropriato di tutti gli scommettitori prima convogliati all'agenzia del Buono; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo l'ordinanza censurata disatteso le doglianze difensive affermando che l'indiscutibile esistenza di un pregresso rapporto di collaborazione sottostante tra denunziante e denunziato, difficile b, da delineare in termini giuridici, non è suscettibile di giustificare le richieste di danaro dell'indagato, discostandosi dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 secondo motivo di ricorso che censura l'ordinanza impugnata in punto di qualificazione giuridica delle condotte contestate è fondato e merita accoglimento. I giudici della cautela ( pag. 2 e 3 ) hanno evidenziato che la p.o. Buono Roberto ha riferito dei rapporti di collaborazione intercorsi con l'indagato da epoca anteriore al 2014, e protrattisi anche durante la detenzione del ricorrente, e consistiti nel convogliarnento di clienti da parte del Migliardi verso la sala scommessa gestita dalla p.o. a fronte del riconoscimento in suo favore di somme di danaro.
L'ordinanza impugnata ha ritenuto che tale "collaborazione" si pone "al di fuori di ogni schema legale e rapporto negoziale lecito" sicché "non può certamente ritenersi una legittima causa sottostante alle richieste di danaro, visto che non vi è una prestazione economicamente valutabile e dimostrabile da parte del Migliardi". 1.1 Gli argomenti a sostegno della diagnosi differenziale tra fattispecie estorsiva e ragion fattasi non persuadono sotto il profilo logico e si discostano dai principi declinati da Sez. U. Filardo. Il massimo consesso nomofilattico con la sentenza n. 29541 del 16/07/2020,Filardo, Rv. 280027, ha chiarito in motivazione (pag.
23) che, ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen., assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli.
Ha, altresì, aggiunto che l'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie e, ove ravvisabile, alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione. Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere, in generale, che la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 39293 del 3 &o„ 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339;
Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012).
2. Il Collegio cautelare nella specie ha assertivamente ritenuto "illecito" il rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, revocando in dubbio la rilevanza sotto il profilo sinallagmatico della "prestazione" del Migliardi, ovvero del convogliamento degli scommettitori verso l'agenzia del Buono, liquidando la pretesa del prevenuto come priva di tutela in sede giudiziaria in assenza di una più penetrante analisi circa gli esatti contorni degli accordi economici intercorsi tra le parti e senza alcuno scandaglio del coefficiente psicologico alla base delle condotte del prevenuto.
La centralità dei rilievi difensivi concernenti la qualificazione giuridica dei fatti contestati, ad avviso della Corte, non ha, dunque, trovato adeguata e persuasiva risposta nell'ordinanza impugnata sulla base di una compiuta ricostruzione delle relazioni d'affari tra le parti sicché, assorbite le residue censure in punto di attendibilità delle fonti dichiarative e trattamento cautelare, deve disporsene l'annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli perché emendi le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli Così d