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Sentenza — n. 11306/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal annuls first-instance acquittal on theft due to misapplication of prescription limits for aggravated theft.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11306/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the first-instance judgment that declared the case prescribed against the defendant for aggravated theft. The prosecutor argued the lower court incorrectly treated the aggravated form of the crime as an independent offense rather than a special mitigating circumstance. Consequently, the court ruled that the prescription period must be calculated based on the maximum penalty for the base crime, which had not yet expired.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2, cod. pen.; The aggravated form of theft constitutes a special mitigating circumstance rather than an independent crime; therefore, prescription limits apply to the maximum penalty of the base offense.

Parole chiave

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prescription limits aggravated theft special mitigating circumstance independent crime criminal appeal annulment ricusazione del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 531 cod. proc. pen.
Art. 474 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv.
art. 648 cod. pen
In particolare, nonostante all'esito dell'istruttoria dibattimentale la responsabilità dell'imputato risultasse provata, il giudice monocratico, considerando l'ipotesi di particolare tenuità del fatto dell'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro
non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo» (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Germiniani
269492-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Germiniani, Rv.
Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi
241450-01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: FALL OUSSEYNOU - C.U.I. 03U4X3L nato il 03/02/1990 avverso la sentenza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di GROSSETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del P.G. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto del 22/03/2022 che ha dichiarato, ai sensi degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti dell'imputato Fall Ousseynou, in ordine ai reati di cui agli artt. 474 (capo A) e 648 (capo B) cod. pen., nell'ipotesi di particolare tenuità di cui al cpv., perché estinti per prescrizione. Il ricorrente, con un unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen. In particolare, nonostante all'esito dell'istruttoria dibattimentale la responsabilità dell'imputato risultasse provata, il giudice monocratico, considerando l'ipotesi di particolare tenuità del fatto dell'art. 648 cod. pen. quale fattispecie autonoma di reato, ha erroneamente dichiarato la prescrizione, trattandosi, invece, di una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini della prescrizione, si deve fare riferimento alla pena edittale massima di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, con requisitoria in data 27/01/2023, sul rilievo della fondatezza del motivo dedotto, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) della rubrica.

3. Con nota in data 8/02/2023, il difensore del ricorrente si è rimesso alla decisione della Suprema Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. In aderenza agli insegnamenti della Corte di legittimità, «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo» (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Germiniani, Rv. 241450-01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307-01); e considerando che il reato risulta commesso il 19/08/2014 non è ancora maturato il termine massimo di prescrizione (dieci anni), a prescindere dall'ulteriore sospensione di mesi sei verificatasi nel corso del giudizio.

2. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 648 cod. pen. con rinvio alla Corte di appello di Firenze per il giudizio