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Ordinanza — n. 11133/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement agreement due to waived grounds and procedural preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11133/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to verify statutory grounds for exemption from liability before approving a plea bargain. The court ruled that such arguments were explicitly waived by the appellant's agreement to the settlement terms, which precludes raising them in a higher court.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The right to appeal a plea bargain is limited to specific grounds regarding the formation of consent and the public prosecutor's agreement; waived grounds regarding exemption from liability or sentencing conditions cannot be raised in cassation.

Parole chiave

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plea bargain appeal waived grounds preclusion exemption from liability sentencing conditions cassation inadmissibility revisione della sentenza penale remissione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 599, comma 4 c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 592 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il difensore del D'Ettorre deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 592 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).
Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro
Sez. 4, n. 827 del 21.11.2017, Scavone
Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione
Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione, Rv 268696; Sez.
Sez. 1, n. 19041 dell'11.4.2012, Sardelli
Sez. 6, n. 54341 del 15.10.2018, La Marca
Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, Khribech
274315, Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, Khribech, Rv 259825, concernenti la recidiva).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'Ettorre Gaetano, nato a Castellaneta il 19.9.1980, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto del 9.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca, FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 15.4.2021 il Tribunale di Taranto aveva dichiarato Gaetano D'Ettorre responsabile del delitto di cui all'art. 424 comma 1, cod. pen., in questi termini riqualificando l'originaria imputazione di danneggiamento aggravato, e lo aveva perciò condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno morale patito dalla costituita parte civile che aveva liquidato in complessivi Euro 10.000, oltre alle spese di costituzione ed assistenza;

2. la Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dal difensore dell'imputato e che, munito a tal fine di procura speciale, aveva formalizzato la rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo alla continuazione ed al trattamento sanzionatorio sulla cui quantificazione aveva convenuto il PG, rideterminandola perciò, in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione con condanna alle spese di parte civile;

3. ricorre per cassazione il difensore del D'Ettorre deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 592 cod. proc. pen.; rileva che la Corte di appello, prima di omologare il concordato, avrebbe dovuto verificare il ricorrere di cause di esclusione della responsabilità; rileva, in particolare, che la Corte avrebbe dovuto rilevare la insussistenza della recidiva con conseguente intervenuta prescrizione del reato.

4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello;

Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n.3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).

E, d'altra parte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 827 del 21.11.2017, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;

Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione, Rv 268696; Sez. 1, n. 19041 dell'11.4.2012. Sardelli, Rv 252861; Sez. 6, n. 54341 de. 15.10.2018, La Marca, Rv. 274315, Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, Khribech, Rv 259825, concernenti la recidiva).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa