Italian Court dismisses appeal due to respondent's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special prosecutor representing the respondent formally withdrew the request. Although the appellant argued for the revocation of a preventive seizure order, the opposing party's procedural withdrawal rendered the case moot. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay legal fees and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the respondent, through their special prosecutor, formally and ritually withdraws the request, thereby depriving the court of jurisdiction to examine the merits.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILOSA Francesca nata a Formia il 02/02/1979 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni con le quali il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni con le quali il procuratore speciale della ricorrente, Avv. Michele Riggi, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/06/2022, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto emesso, in data 30 aprile 2022, con la quale il Giudice per le Indagini preliminari di Napoli ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di Crescenzo DE VITO in ordine ai reati di cui agli artt. 648-ter e 416-bis.1 cod. pen.
2. Francesca FILOSA, nella qualità di terza interessata, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza a mezzo del suo difensore, deducendo con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.
3. Con il secondo motivo la difesa ha eccepito la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere alla gravità delle esigenze cautelari.
4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 648-quater cod. pen. in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicabilità del sequestro preventivo ai fini della confisca.
5. Con il quarto motivo la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza presupposti per l'applicabilità della confisca allargata.
6. Con il quinto motivo la ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in relazione alla liceità delle provviste impiegate per l'acquisto dei beni sequestrati.
7. Con atto depositato in data 24 novembre 2022, il procuratore speciale della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso da parte dell'indagata.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022