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Sentenza — n. 10559/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as logical defects in reasoning are not grounds for cassation against preventive seizure review orders.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zen Josef inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to demonstrate the utility of the seizure because the company could open new accounts to continue the fraud. The court rejected this, noting that appeals against preventive seizure review orders under Article 325 of the Criminal Procedure Code are limited to violations of law, not logical flaws in reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's reasoning was coherent and sufficient to justify the seizure.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: Appeals against review orders for preventive seizure are admissible only for violations of law, excluding logical defects in reasoning unless they render the argumentation entirely lacking in coherence, completeness, or reasonableness.

Parole chiave

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preventive seizure review cassation admissibility logical defects reasoning criminal procedure code violation of law appeal sequestro di conti bancari tutela degli interessi commerciali impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini
Sez. U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua
Sez. U, n. 25932 del 2008, Ivanov
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Zen Josef, nato a Cittadella il 23/03/1988, avverso l'ordinanza dell'01/07/2022 del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Padova, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale l'11 giugno 2022 avente ad oggetto il conto corrente della Vivaldi srls dove erano confluite somme provenienti dal reato di truffa contestato all'indagato quale amministratore unico della società.

2. Ricorre per cassazione Josef Zen, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale evidenziato l'utilità del sequestro, posto che la società, aprendo un altro conto corrente, potrebbe perpetrare l'illecito contestato. Si denuncia difetto di motivazione quanto al pregiudizio arrecato alla società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

Nel caso in esame, il Tribunale ha messo in luce, con motivazione che il ricorrente assume essere viziata ma che non è apparente, come il sequestro trovasse giustificazione nel fatto che sul conto corrente della società amministrata dal ricorrente erano confluite somme di danaro provenienti dalla truffa contestata ed altre somme che potevano riconnettersi ad analoghi episodi commessi con le stesse modalità nei confronti di soggetti deboli come la denunciante ed inseriti in un elenco di pertinenza della società, così evidenziando la peculiare finalità impeditiva propria del sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e la sua funzione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.12.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga - 'FPOSITATO IN CANCELLEW