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Sentenza — n. 8941/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against confiscation order, ruling new evidence insufficient and bank financing costs valid.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8941/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider marital financial separation and incorrectly treated bank loans as free costs. The court rejected these claims, stating the alleged new evidence lacked probative value and that judicial precedent mandates counting the cost of bank financing in confiscation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 28 D.Lgs. 159/2011; Art. 616 c.p.p.: In preventive confiscation proceedings, new evidence must be both discovered after the measure became final and not previously deducible; furthermore, bank financing costs must be considered when assessing the suspect's legitimate resources.

Parole chiave

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preventive confiscation new evidence admissibility bank financing costs procedural inadmissibility marital financial separation procedural costs Cassa delle ammende contributo straordinario in denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 28 D.Lgs. 159/2011
Pedone Anna Rita, per mezzo del proprio difensore, impugna il provvedimento in data 01/04/2022 con cui il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 28 decreto legislativo n.
Art. 616 c.p.p.
Tanto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 611 c.p.p.
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.
art. 611 cod.proc.pen
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Tanto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 21537 del 11/03/2021, Esposito
Sez. 5, Sentenza n. 33038 del 08/06/2017, Valle
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEDONE ANNA RITA nata il 07/10/1971 a PALERMO avverso l'ordinanza del 01/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI CALTANIS- SETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Pedone Anna Rita, per mezzo del proprio difensore, impugna il provvedimento in data 01/04/2022 con cui il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 28 decreto legislativo n. 159 del 2011, di revocazione del provvedimento di confisca emesso in data 28/12/2020, confermato dalla Corte di cassazione in data 10/06/2021. 1 Ao ......".`,...., Deduce: 1.1. Omessa valutazione dei fatti di causa. Secondo la ricorrente il tribunale non ha considerato che i rapporti tra i coniugi risultavano compromessi, alternandosi periodi di separazione con periodi di convivenza, così che potrebbe essere verosimile che Pedone non fosse a conoscenza delle disponibilità finanziarie del marito Raspanti. 1.2.

Falsa applicazione della legge penale. In questo caso si assume che il tribunale ha erroneamente fatto riferimento alla giurisprudenza che considera il finanziamento bancario un costo. «Tale motivazione è errata -scrive la difesa- poiché la somma di cui dobbiamo tenere conto è di euro 80.000,00 che la signora Pedone aveva giustificato già in sede di ricorso, e quindi il residuo ben si può prospettare che sia stata pagata con le aperture di credito bancario che sono state pagate e rimborsate, infatti le dichiarazioni dei redditi prospettavano tali pagamenti, pertanto è errata la valutazione della corte di Caltanissetta».

Sono pervenute ulteriori memorie a sostegno del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. La ricorrente deduce quale prova nuova la sua sopravvenuta conoscenza delle disponibilità finanziarie del marito. A parte l'evidente genericità dell'assunto e la mancanza di dati probatori utili a dimostrarlo, in quanto basato su un concetto di mera verosimiglianza, va comunque richiamato il principio di diritto che ha spiegato che «in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento», (Sez. 1, Sentenza n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226 - 01).

Tale connotato di novità manca radicalmente nel caso in esame, ove si consideri che la situazione reddituale e i finanziamenti del marito della ricorrente erano già noti nel procedimento principale e sono stati oggetto di valutazione al momento dell'applicazione della confisca. 1.2. Le medesime ragioni di inammissibilità valgono anche per l'ulteriore deduzione, secondo cui il finanziamento bancario non può essere valutato alla stregua. Anche in questo -pur essendo evidente che la questione era deducibile nel procedimento principale- è utile ribadire la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, che va in senso contrario a un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecita 2 ../1 C) n., -"\ ,-..., accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicchè è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare», (ez. 5, Sentenza n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217 - 01).

3. Tanto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così de