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Sentenza — n. 8660/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to prescription; civil liability upheld despite procedural defect in evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8660/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the second-instance criminal judgment while upholding the civil liability ruling against the defendant. The defendant argued that the crime was prescribed before the appeal judgment and that the conviction relied on a missing document. The court accepted the prescription defense but rejected the claim that the conviction was based solely on insufficient evidence, noting the defendant's own involvement in the fraudulent claim process.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by prescription before the final judgment, the criminal conviction must be annulled without remittal, even if the civil liability stems from the defendant's own conduct in facilitating the fraudulent claim.

Parole chiave

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criminal prescription annulment without remittal civil liability fraudulent claim insufficient evidence frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione accuse di truffa assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 157 cod. pen. per essere decorso il termine di prescrizione prima della pronunzia della sentenza di appello in data 22/01/2021.
Art. 192 cod. proc. pen.
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il Santoro, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
art. 157 cod. pen
Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 157 cod. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da SANTORO SERGIO, nata a Napoli il 11/10/1975 aVverso la sentenza del 18/02/2021 del CORTE DI APPELLO DI TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso affinché venga annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; lette le conclusioni del difensore, Avv. Guido PRIMAVERA, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 18/02/2021 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 26/05/2016 con la quale Santoro Sergio è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 110, 642, cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Santoro, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; la responsabilità del Santoro è stata affermata in mancanza di sufficienti e coerenti elementi di prova, in sostanza esclusivamente sulla base della denuncia querela senza che sia stato acquisito il modulo di constatazione amichevole del sinistro dal quale emergerebbe la condotta contestata allo stesso. La Corte di appello ha dato per scontata l'esistenza di questo documento, senza tuttavia che lo stesso fosse presente agli atti del dibattimento. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 157 cod. pen. per essere decorso il termine di prescrizione prima della pronunzia della sentenza di appello in data 22/01/2021.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Nonostante l'articolata deduzione sul punto, occorre osservare come la difesa si limiti a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, senza confrontarsi adeguatamente non solo con la motivazione della sentenza della Corte di appello, ma anche con il capo d'imputazione, che sin dall'origine ha chiarito come la condotta imputata al Santoro non fosse in alcun modo collegata alla presentazione del modulo citato, ma all'aver concorso con la condotta posta in essere da altri con tale presentazione, avendo dato incarico ad un avvocato per richiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice sulla base del modulo falsamente compilato dal Sorrentino. La lettera d'incarico è stata acquisita agli atti ed in relazione a tale documento ed agli altri elementi emersi in giudizio la Corte di appello ha correttamente ritenuto, con motivazione logica e persuasiva, la ricorrenza della responsabilità del Santoro per il fatto allo stesso ascritto.

2. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso. Come correttamente osservato in senso conforme alla difesa anche dal Procuratore generale, il reato ascritto risulta estinto in data 22/01/2021, attesa la data di commissione dello stesso e l'andamento processuale nei due gradi di giudizio e, dunque, in data antecedente alla sentenza di secondo grado. Deve, conseguentemente, essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma delle 2 q44_ statuizioni civili e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianz S.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianz S.p.a. che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accesso