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Sentenza — n. 6979/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prosecutor appeal against judge's refusal to confirm arrest warrant due to insufficient flight risk evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6979/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione dismissed the Prosecutor's appeal against a lower court judge's refusal to confirm an arrest warrant. The prosecutor argued the judge ignored police reports showing the suspect was evading search efforts, but the court found the only evidence was the suspect's absence from his home. The court ruled that mere unavailability during a single search does not constitute a specific, concrete danger of flight without additional corroborating facts.

Regesto Legislator

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Art. 273 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: The refusal to confirm an arrest warrant is justified when the sole evidence of flight risk is the suspect's temporary absence from their residence, as this lacks the specific and concrete characteristics required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
arrest warrant confirmation flight risk assessment procedural appeal dismissal insufficient evidence standard police report evaluation fermo di polizia diritto di essere arrestato sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 273 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso TRIBUNALE DI NAPOLI Nel procedimento a carico di FESTA SALVATORE nato il 27/08/1996 a NAPOLI avverso l'ordinanza del 25/06/2022 del GIP del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli impugna l'ordinanza in data 20/04/2022 del Tribunale di Roma che ha confermato l'ordinanza in data 25/06/2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli non ha convalidato il fermo disposto nei confronti di Festa Salvatore, in relazione ai reati di estorsione aggravata, tentata e consumata. Deduce: 1.1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - mancanza e manifesta illogicità della motivazione". Il ricorrente premette che la Polizia giudiziaria aveva ricercato Festa per eseguire il fermo, senza mai rintracciarlo, risultando irreperibile, fino a quando «infine, il 23 giugno 2022, a circa un mese dai fatti, l'indagato, evidentemente esasperato dalle ricerche, si consegnava alla Polizia Giudiziaria, consentendo l'esecuzione del provvedimento di fermo».

Deduce che -cionostante- il G.i.p. non convalidava, per non avere esaminato tutti gli atti allegati alla richiesta di convalida e, in particolare, la nota della Polizia Giudiziaria in data 14/06/2022, che dimostrava che l'indagato era stato ricercato vanamente sin dal momento in cui era stata sporta la denuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il G.i.p. non ha convalidato il fermo osservando che «nessun concreto elemento risulta allegato a sostegno della sussistenza di un fondato pericolo di fuga dell'indagato, se non la circostanza del rinvenimento dell'abitazione dello stesso disabitata e priva di attività, al momento dell'esecuzione del fermo». Il Pubblico ministero sostiene che la motivazione del rigetto dimostra come il G.i.p. non abbia tenuto conto di tutti gli elementi messi a sua disposizione e, segnatamente, della nota della Squadra Mobile in data 14/06/2022, allegata al ricorso. 1.2.

Ciò premesso, non può che rilevarsi come dalla nota della Squadra Mobile del 14/06/2022 (allegata al ricorso) emerga solo che gli operanti si recavano presso l'abitazione di Festa e qui non lo rinvenivano. L'assunto del pubblico ministero, secondo cui vi sarebbero stati ulteriori elementi non valutati dal G.i.p., si mostra infondato già sotto il profillo fattuale della censura visto che -in realtà- dalla lettura di tale nota emerge l'unico elemento preso in considerazione, ossia il mancato rinvenimento di Festa nella sua abitazione. A ciò si aggiunga che ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete e con caratteristiche che non possono rinvenirsi nella sola circostanza del mancato rinvenimento dell'indagato nella propria abitazione in occasione di un unico controllo.

Tale evenienza, invero, può essere dovuta a una momentanea assenza dell'indagato e può essere collegata a una sua momentanea e involontaria irreperibilità, così che per assumere i connotati richiesti ai fini che qui interessano è necessario che essa sia accompagnata da ulteriori elementi concreti rappresentativi della rilevante probabilità che l'indagato si possa dare alla fuga. Del tutto correttamente, pertanto, il G.i.p. non ha convalidato il fermo ritenendo che l'unico elemento messo a sua disposizione fosse insufficiente per ritenere la sussistenza del pericolo di fuga.2.

Segue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Con