Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural nullity and non-punishment grounds for housing occupation. The court ruled the appeal inadmissible due to untimely requests and lack of particular offensiveness. The defendant was ordered to pay court costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Viviana Agliolo Quartalaro's appeal against her second-instance conviction inadmissible for manifestly unfounded reasons. The defendant argued for procedural nullity regarding a remote hearing request and sought non-punishment based on the particular offensiveness of the crime. The court rejected these claims because the remote hearing request was untimely under specific legislative deadlines and the crime lacked the required elements for non-punishment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation may examine procedural facts directly; requests for remote participation must strictly adhere to statutory time limits, and the cause of non-punishment requires a cumulative assessment of all constituent elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGLIOLO QUARTALARO VIVIANA nata a SANT'AGATA MILITELLO il 04/02/1993 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE DI APPELLO DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; udito il difensore avv. Rossana LANIA, in sostituzione dell'avv. Salvatore ZINGALE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 26 maggio 2021 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato Viviana Agliolo Quartalaro alla pena di sette mesi di reclusione per i reati previsti dagli artt. 110, 633, 639-bis cod. pen. (capo a) e 110, 635, secondo comma, 61 n. 2 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso Viviana Agliolo Quartalaro, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello il 13 maggio 2021 e la violazione del diritto dell'imputata di partecipare all'udienza fissata per il 19 maggio 2021. Con tre p.e.c. inviate alla Cancelleria il difensore aveva chiesto di partecipare all'udienza "da remoto", ma con detta ordinanza il Presidente, senza alcuna motivazione, aveva considerato tardiva l'istanza nonostante nel decreto di citazione a giudizio in appello fosse indicato che i difensori delle parti avevano "facoltà di partecipare all'udienza da remoto comunicando detta volontà entro il giorno precedente all'udienza".
Con il secondo motivo si lamenta la erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità in favore dell'imputata, giovane incensurata, che di fatto non visse nell'abitazione dell'I.AC.P. di Messina, che "al momento dell'arrivo dei militari si presentava fatiscente e con mobilio usurato, molto vecchio".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
2. In ordine al primo motivo, va premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (cfr., ad es., Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, di recente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Il ricorrente ha dato una descrizione della vicenda processuale solo parziale. Risulta dagli atti, invero, che l'udienza fissata per il 19 maggio fu rinviata al 26 maggio per l'impedimento di un giudice e che il difensore dell'imputata, al quale era stata comunicato il rigetto da parte del Presidente della istanza presentata il 10 maggio, depositò conclusioni scritte senza nulla eccepire in ordine al provvedimento presidenziale.Ciò che più rileva, comunque, è che nulla avrebbe potuto eccepire il difensore, essendo stata la sua richiesta di trattazione orale palesemente tardiva, in quanto inviata a mezzo p.e.c. solo otto giorni liberi e non venticinque giorni liberi prima dell'udienza, come previsto dall'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, che qualifica espressamente come «perentorio» detto termine.
L'avviso contenuto nel decreto di citazione per il giudizio di appello, che non poteva ovviamente derogare a una specifica previsione normativa, va chiaramente interpretato nel senso che, a fronte di una richiesta di trattazione orale accolta in quanto tempestivamente proposta nel termine di legge, i difensori delle parti avrebbero potuto chiedere, entro il giorno precedente l'udienza, di discutere con collegamento "da remoto".
3. Anche il secondo motivo è privo di fondamento. Ai fini dell'applicazione della invocata causa di non punibilità, le condizioni soggettive dell'agente non rilevano perché l'art.131-bis cod. pen. fa richiamo solo all'art. 133, primo comma, cod. pen.; inoltre, il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647;
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile, ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando che, dopo il sopralluogo dei Carabinieri, l'imputata non liberò l'immobile, che continuò a occupare arbitrariamente, rendendo necessaria una diffida da parte dell'ente proprietario affinché fosse poi assegnato a soggetti più bisognosi.
4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del