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Sentenza — n. 6409/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order citing lack of new evidence and statutory presumptions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to revoke the defendant's prison detention order. The defendant argued that new statements from a justice collaborator constituted fresh evidence capable of undermining the original accusation and reducing the severity of the precautionary measure. The court rejected this, ruling that the existing record already demonstrated serious indicia of guilt for mafia participation and that the time elapsed did not negate the statutory presumption of necessity for maximum security measures.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 416-bis cod. pen.: In cases of mafia participation, the judge is not obliged to positively prove the absence of flight risk but must assess signals of dissociation; without such signals, the presumption of adequate prison detention remains mandatory.

Parole chiave

Generato dall'IA
precautionary detention mafia participation new evidence statutory presumption justice collaborator flight risk Cassazione appeal cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
47, l'art. 275, comma 3, cod.
Art. 416-bis cod. pen.
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art. 416- bis cod.
art. 416-bis cod. pen
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art. 416- bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola
Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo
Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv.
Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti
Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi
Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Tomaino Giuseppe Alessandro, nato a Vibo Valentia il 05/1211995, avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede cautelare, rigettava l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza del 3 febbraio del 2022 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva a sua volta respinto l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata in relazione ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa, tentata violenza privata, tentato omicidio, porto e detenzione di armi aggravati dal metodo e dalla finalità di agevolazione di una locale di 'ndrangheta. Il Tribunale non riteneva sussistenti elementi nuovi idonei a modificare il giudizio già espresso in sede di riesame, tali non essendo il mero decorso del tempo e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Arena Bartolomeo, rese nel dibattimento di primo grado ancora in corso.

2. Ricorre per cassazione Tomaino Giuseppe Alessandro, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non avendo il Tribunale ritenuto, senza idonea motivazione, che le dichiarazioni rese al dibattimento dal collaborante Arena Bartolomeo costituissero un elemento nuovo idoneo a scardinare l'impianto accusatorio sulla base del quale era stata emessa in fase di indagini la misura cautelare, tenuto conto che l'Arena avrebbe escluso che il ricorrente fosse intraneo all'organizzazione criminale;

2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di esigenze cautelari, tenuto conto degli elementi nuovi come indicati nel primo motivo ed idonei ad elidere le esigenze cautelari o almeno a rendere adeguata una misura meno afflittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. 1.11 Tribunale ha richiamato il provvedimento di rigetto della istanza di revoca della misura, condividendo le argomentazioni del primo giudice a proposito del fatto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Arena Bartolomeo rese al dibattimento di primo grado, ancora in corso, non avevano mutato il quadro cautelare originario, cristallizzato attraverso la procedura di riesame conclusasi in senso sfavorevole al ricorrente e delle cui acquisizioni - utili nella misura in cui dimostrano la commissione di più reati fine rispetto a quello associativo, come emerge dalla sentenza di questa Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento reso in fase di riesame (n. 36874/2020) - il ricorso non discute.

Neanche lo stralcio delle dichiarazioni del collaborante riportate in ricorso dà contezza degli assunti ivi sostenuti, emergendo, al di là della formale affiliazione alla cosca criminale di riferimento, una messa a disposizione personale del ricorrente nei confronti di alcuni associati, che è quello che il Tribunale ha voluto rappresentare, sia pure sinteticamente, precisando che le nuove emergenze istruttorie, tutte ancora da decifrare nella fase del merito, non testimoniassero che il ricorrente avesse rescisso i legami con il contesto criminale organizzato nell'ambito del quale erano maturate le vicende ed i reati contestati.

2. L'assenza di elementi nuovi, come valutata dal Tribunale con giudizio esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, ha giustificato anche la scelta di rigettare l'istanza di revoca della misura, persistendo, come ha correttamente richiamato l'ordinanza impugnata, la presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare, nel caso di specie anche in ordine alla sua adeguatezza, essendo contestato anche il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Deve ricordarsi che in tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa ancora operativa (contestazione aperta), il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255;

Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062). A tal riguardo, l'ordinanza impugnata è priva di censure anche in relazione alla valutazione del decorso del tempo dalla esecuzione della misura senza segnali di dissociazione. In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art. 416- bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905;

Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio d 10.11.2022. Il Consigliere estensore Il Pr i nte Giuseppe Sgadari Giovan • )t lievi DEPOSITATO IN C