Italian court dismisses appeal claiming factual distortion of victim statements regarding robbery charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court distorted victim statements by ignoring inconsistencies between initial reports and later testimonies regarding the robbery. The court rejected this, ruling that the appellate judge's evaluation of conflicting statements was a matter of fact-finding, not a reversible distortion of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of facts for that of the lower courts; appeals based on alleged distortion of facts regarding witness statements are inadmissible unless the evidence itself is proven non-existent or fundamentally different.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HOXHA REDINO nato il 15/07/2000 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. ALESSANDRO PAGNINI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza clel 12 luglio 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Redino Hoxha responsabile del reato di rapina e lesioni ai danni di Giuseppe Bosco e Outati El Kaddoudi, al quale era stato sottratto un telefono cellulare dopo che i due erano stati aggrediti. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, osservando che il punto decisivo della questione era la discrasia tra le dichiarazioni della persona offesa El Kaddoudi rese in sede di denuncia e quelle effettuate nelle successive sommarie informazioni testimoniali, da cui risultava che la condotta di rapina era da escludersi, in quanto l'impossessamento del telefono cellulare della persona offesa era totalmente svincolato dalla violenza:
El Kaddoudi aveva infatti riferito di essere scappato ben prima che il coimputato del ricorrente (Vokrri) aveva ritrovato per terra il cellulare; il difensore osserva inoltre che nessun riscontro era emerso circa l'apporto che Hoxha avrebbe dato a Vokrri e che Bosco non aveva riconosciuto l'imputato nella individuazione fotografica, né era emersa alcuna responsabilità di Hoxha nell'impossessamento del cellulare. 1.2 II difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto che Hoxha facesse parte del gruppo di persone che aveva aggredito le persone offese, quando le dichiarazioni di Bosco ed El KacIdoudi non erano state affatto chiare nell'individuazione dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale,, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.
Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma le dichiarazioni della persona offesa, sulle quali la Corte di appello ha congruamente motivato osservando che, al di là delle discrasie tra le due versioni rese, risultava che l'impossessamento del telefono cellulare era avvenuto dopo la violenza esercitata nei confronti di El Kadcioudi; peraltro, dalla sentenza di primo grado risulta che dopo la sottrazione del telefono cellulare, Vokrri e Hoxha (ai quali si era arrivati in base alle descrizioni fornite da El Kaddoudi) erano stati trovati insieme presso l'abitazione del primo, che aveva poi condotto i militari operanti nel luogo ove aveva lasciato il telefono cellulare sottratto poco prima, il ché costituisce riscontro alle dichiarazioni di El Kaddoudi sulla partecipazione di Hoxha all'azione violenta posta in essere ai suoi danni.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della