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Sentenza — n. 5375/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it exceeds the court's power to re-evaluate facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5375/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners attempted to re-evaluate the factual basis of the lower court's decision. The defendants argued their conduct constituted computer fraud rather than improper use of a payment card, but the court found this alternative theory purely hypothetical. The court ruled that appellate review is limited to checking the logical consistency of the first-instance judgment, not substituting its own factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n. 137: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual elements or adopt new parameters for fact-finding, as the appeal judgment must strictly verify the logical and legal coherence of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual re-evaluation appellate review limits improper payment card use computer fraud distinction abuso di carte-chèques truffa in materia di credito messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

n. M sez. SENTENZA R.G. N. 3855/2022 Sul ricorso proposto nell'interesse di: DEMANA Davide, nato a Messina il 28 gennaio 1984; TOMASELLO Angela, nata a Foligno il 18 aprile 1954 avverso la sentenza 4 ottobre 2019 della Corte di appello di Messina. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Lette le conclusioni del difensore degli imputati che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 9 febbraio 2018 dal Tribunale di Messina in relazione a fattispecie di uso iindebito di carta di pagamento 2. Propongono ric rso per cassazione gli imputati DEMANA Davide e TOMASELLO Angela. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti contestano la dichiarata penale responsabilità per il reato ascritto affermando doversi qualificare la condotta in termini di frode informatic . Infatti, a parere del ricorrente, potrebbe ipotizzarsi che la TOMASELLO si sia procurata il PIN della carta con ''modalità altrettanto fraudolente".

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Pasquale Serrao D'Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo articolato dai ricorrenti risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla boro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati le dichiarazioni della persona offesa, gli accertamenti bancari, la considerazione che difetta nel caso di specie alcun accesso nel sistema bancario.

Proprio tali elementi, effettivi e adeguatamente valutati, fondano anche la correttezza della contestazione in punto qualificazione giuridica. Al contrario, la ricostruzione alternativa offerta dai ricorrenti per affermare la sussistenza di una frode informatica risulta del tutto ipotetica e congetturale e rimane priva di riscontri effettivi all'interno del fascicolo processuale.

3. Le suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci • 9 Roma, il 7 ottobre