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Sentenza — n. 4963/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new legal qualification requiring fresh evidence evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4963/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery against the defendant Atioui Omar. The appellant argued for a change in legal qualification to extortion, claiming the violence was merely a means to recover a prior debt. The court rejected this because such a requalification requires a new assessment of evidence, which is impermissible in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A new legal qualification of conduct in cassation is inadmissible if it necessitates a fresh evaluation of evidence or factual circumstances.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new legal qualification evidence evaluation robbery vs extortion cassation procedure rapina risarcimento alle vittime di reati imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 393 c.p.
Art. 616 c.p.p.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
articolo 393 cod. pen
2.2 Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'articolo 393 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020
(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 23/02/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATIOUI OMAR nato a TERRACINA il 11/10/1998 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Massimiliano Sciulli, in difesa della parte civile Mauro Giorgia depositava conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Torino confermava la condanna del ricorrente per il reato di rapina. Si contestava all'Atioui di avere sferrato un pugno a Mauro Giorgia, senza colpirla, ma comunque determinandone la caduta, e di essersi quindi impossessato della borsa che conteneva svariati effetti personali e la somma di euro duecento.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: sarebbe carente la valutazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che sarebbero confermate solo da videoriprese effettuate vicino all'abitazione dell'imputato (che si trovava a circa cinquecento metri dal luogo dove sarebbe stata consumata la rapina) e dalle incerte dichiarazioni dello Ziad che, tuttavia, non erano state compiutamente confermate in dibattimento. 2.1.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza indicare fratture logiche decisive del percorso motivazionale o discrasie, altrettanto esiziali, tra le prove raccolte e quelle valutate (tra le altre:

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la ricostruzione del fatto oggetto di giudizio veniva effettuata attraverso la accurata valutazione del compendio dichiarativo e documentale raccolto nel corso del processo: le dichiarazioni della persona offesa venivano poste in relazione con gli altri elementi di prova e, segnatamente, con le immagini ricavate dalle telecamere di videosorveglianza, con le dichiarazioni dello Ziad (che venivano sottoposte ad accurato scrutinio e valutate attendibili, quanto alla conferma degli elementi essenziali della condotta contestata: pag. 5 della sentenza impugnata) e con quelle del Ramon Alessandro (pag. 6 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede, in quanto coerente con le prove raccolte e con le indicazioni ermeneutiche della Corte di legittimità in ordine alla valutazione delle dichiarazioni provenienti dagli offesi. 2.2 Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'articolo 393 cod. pen. in ragione del fatto e che l'azione contestata sarebbe stata il funzionale ad ottenere risarcimento per un danno che la vittima avrebbe provocato il giorno prima al ricorrente imbrattandogli la giacca. 2.2.1.

Il collegio riafferma che, con riguardo alla diagnosi differenziale tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza o minaccia alle persone, e quello di estorsione il criterio discretivo è l'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Si tratta di un approdo ermeneutico adattabile ai casi in cui è in predicato, come in quello di specie, il reato di rapina. Tuttavia, nel caso in esame, la diversa qualificazione giuridica veniva invocata per la prima volta in sede di legittimità, luogo dove non è possibile effettuare gli accertamenti di merito necessari per valutare (a) la sussistenza di una pretesa del ricorrente azionabile in giudizio (b) la funzionalità dell'apprensione violenta al soddisfacimento di tale ipotetica pretesa.

Si ribadisce cioè che pure essendo la qualificazione giuridica valutabile ex officio, sicché la stessa deve ritenersi sottratta allo stringente onere devolutivo che connota le violazioni di legge: pur tuttavia, in sede di legittimità, non può procedersi al nuovo inquadramento se, come nel caso in esame, lo stesso richiede una diversa valutazione delle prove (tra le altre: Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile Mauro Giorgia che, tenuto conto dei parametri di legge vigenti, si liquidano in complessivi euro tremilaquattrocentoventi, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile Mauro Giorgia che liquida in complessivi euro tremilaquattrocentoventi, oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in