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Sentenza — n. 4962/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming contradictory reasoning when lower court declares crime extinguished by prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4962/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that arguments regarding contradictory reasoning are irrelevant when a lower court correctly declares a crime extinguished by prescription. The appellant argued the judgment should have resulted in acquittal instead, but the court held that such defects do not justify a cassation review in extinction cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; In cases where a lower court declares a crime extinguished by prescription, alleged defects in reasoning or contradictory arguments are not admissible grounds for cassation review, as the appellate court is bound to declare the extinction immediately.

Parole chiave

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criminal procedure statute of limitations extinction of crime cassation appeal contradictory reasoning procedural costs prescription period difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINO FABIOLA nato a PALERMO il 09/07/1987 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo dichiarava l'estinzione per decorso del termine di prescrizione del reato di occupazione abusiva contestato alla ricorrente.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Marino deducendo la contraddittorietà della motivazione in quanto la sentenza impugnata, pur dichiarando l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, indicava l'insussistenza di elementi idonei ed accertare la responsabilità; pertanto l'esito del giudizio avrebbe dovuto essere una assoluzione.

3. Il ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma il principio, autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01). Dunque il motivo proposto - che rileva appunto un ipotetico "vizio di motivazione" della sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione non è consentito. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2022 L'e