Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution due to minor offense, citing prior conviction history.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grievances. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court denied it based on the gravity of the drug trafficking conduct and the defendant's extensive criminal record. The court upheld this decision by emphasizing that the exclusion of punishment requires a complex evaluation of the specific case facts, which clearly did not support the appellant's claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The exclusion of punishment for particular triviality requires a complex joint evaluation of all specific case peculiarities, including the mode of conduct, degree of culpability, and extent of damage or danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOTARO GIOVANNI nato a SAN PANCRAZIO il 11/06/1968 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso per il rigetto del ricorso lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato Avv. ALESSANDRA ORECCHIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 37654/2021 in data 6 ottobre 2021 pronunziando sull' impugnazione proposta da Giovanni Totaro avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 28/01/2021 annullava la sentenza suindicata limitatamente alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.Pronunziando in sede di rinvio, la Corte di appello di Torino, con la sentenza in data 28 aprile 2022, confermava integralmente la sentenza di primo grado negando la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen.
2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del disposto di cui all' art. 131 bis c.p.
3. Il ricorso è da ritenere inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). E' stato, poi, condivisibilnnente affermato che ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. (Fattispecie in tema di furto e detenzione o cessione di sostanze stupefacenti). (Sez. 5 - , Sentenza n. 53401 del 30/05/2018 Ud. (dep. 28/11/2018) Rv. 274186 01.
Muovendo dalla superiori coordinate ermeneutiche appare di tutta evidenza che il diniego della causa di non punibilità è stato motivato dalla Corte territoriale con argomentazioni che non appaiono né carenti né gravemente illogiche né contraddittorie, in relazione alla gravità della condotta di cessione di stupefacente in questione, sulla base del fatto che questa era diretta a favorire un soggetto pluripregiudicato e dedito allo spaccio di droga nonché con riguardo ai plurimi precedenti penali del ricorrente per violazione della disciplina sugli stupefacenti, furto ed evasione.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 6 D