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Sentenza — n. 4820/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls criminal conviction because crimes are extinguished by formal withdrawal of private prosecution complaints.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the lower court's conviction against Giacalone Giuseppe for theft without remitting the case for retrial. The defense argued for legal violations regarding the statute of limitations and evidence, but the court noted that formal withdrawal of complaints by the victims occurred in November 2022. Consequently, the court ruled that the crimes were legally extinguished by the remission of private prosecution, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 124 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The formal withdrawal of a private prosecution complaint, accepted during the cassation proceedings, extinguishes the criminal offense, necessitating the annulment of the conviction and the imposition of costs on the accuser.

Parole chiave

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private prosecution withdrawal extinguishment of crime cassation annulment remission of complaint criminal procedure law restituzione della proprietà recupero di crediti condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 124 cod. pen.
ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. pen., e vizio di motivazione, in quanto mancante, circa la questione della tempestività delle querele.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; il secondo è reiterativo di censure già formulate in appello, adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata), deve essere rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione dei reati contestati, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
art. 124 cod. pen
ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. pen., e vizio di motivazione, in quanto mancante, circa la questione della tempestività delle querele.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; il secondo è reiterativo di censure già formulate in appello, adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata), deve essere rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Durante
Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi
281326 - 0; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACALONE GIUSEPPE nato a MARSALA il 23/03/1969 avverso la sentenza del 07/01/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione di querela; Udito l'Avv. Diego Tranchida che ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di Giacalone Giuseppe dal Tribunale di Marsala in data 8 novembre 2018, per i reati di appropriazione indebita, unificati dal vincolo della continuazione, commessi nello svolgimento dell'attività di commercio svolta non restituendo a due clienti alcuni oggetti preziosi consegnati per le riparazioni.

2. Propone. ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. pen., e vizio di motivazione, in quanto mancante, circa la questione della tempestività delle querele. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla responsabilità dell'imputato, nonché per l'erronea applicazione dell'art.237 cod. proc. pen., quanto al contenuto probatorio dei documenti di consegna dei beni.

3. In data 2 novembre 2022 sono stati depositati gli atti di remissione delle querele sporte dalle persone offese Tekkouk Orkia e Buffa Antonino, nonché i verbali di accettazione delle remissioni da parte dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità la remissione di querela, ritualmente accettata ed intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 - 0; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 0). Ne consegue che, pur a fronte di motivi palesemente inammissibili (in quanto il primo motivo sollecita una differente ricostruzione fattuale delle vicende esaminate e valutate dai giudici di merito per denunciare l'ipotizzata violazione dell'art. 124 cod. pen.; il secondo è reiterativo di censure già formulate in appello, adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata), deve essere rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione dei reati contestati, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione delle querele. Condanna l'imputato al pagamento delle spese proce