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Sentenza — n. 3530/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming procedural nullity due to illogical reasoning in a preliminary seizure order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3530/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's order for preliminary seizure was null due to illogical reasoning. The appellant argued the tribunal failed to prove the underlying crime of receiving stolen goods and the link to the seized funds, while the Public Prosecutor supported dismissal by citing established case law regarding the 'fumus' of the crime. The Court ruled that the appeal's scope is limited to legal violations, specifically absolute lack of motivation or apparent reasoning, neither of which was present in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 325 comma 1 cod. proc. pen.: The Supreme Court's review of reconsideration orders regarding real measures is restricted to legal violations, specifically absolute lack of motivation or apparent reasoning, which must be demonstrated by the appellant.

Parole chiave

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preliminary seizure procedural nullity illogical reasoning reconsideration order fumus delicti legal violation Cassazione ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
ricorre per cassazione il difensore della De Carli deducendo la "nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
E, tuttavia, come è noto, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod.
Art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020
il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiama, infatti, la giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi in cui è stata ritenuta la esistenza del "fumus" del delitto di ricettazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso
Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli
sul punto; in senso conforme cfr., ex plurinnis, Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv.
Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia
269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv.
Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni
Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv.
Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli
Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni
Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella
272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv.
Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione
269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv.
Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento
265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di De Carli Sabrina, nata a Pesaro il 6.3.1961, contro l'ordinanza del Tribunale di Milano dell'11.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza dell'11.5.2022 il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di Sabrina De Carli confermando il decreto con il quale il GIP del capoluogo meneghino aveva disposto il sequestro preventivo della somma di Euro 164.800 rinvenuta all'interno della autovettura Mercedes condotta dalla ricorrente;

2. ricorre per cassazione il difensore della De Carli deducendo la "nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1 lett.

e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione": rileva che l'adozione del sequestro avrebbe richiesto la prova del reato presupposto ed il suo legame con il denaro rinvenuto dagli operanti; segnala che il Tribunale, nel replicare alle censure difensive mosse sul punto, ha tuttavia travisato le sentenze della S.C. richiamate a sostegno della propria decisione e che attengono ai presupposti per ritenere il delitto di ricettazione e non a quelli per la adozione di una misura cautelare;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiama, infatti, la giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi in cui è stata ritenuta la esistenza del "fumus" del delitto di ricettazione.

4. Il ricorso è inammissibile. In effetti, con il motivo di censura articolato dalla difesa nell'interesse della De Carli la difesa eccepisce la "nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1 lett.

e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione". E, tuttavia, come è noto, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: un vizio che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte riconosce unicamente quando sia configurabile una mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (cfr., Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto; in senso conforme cfr., ex plurinnis, Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035), vizio non rilevabile nel caso di specie. Il provvedimento in esame è sorretto da una motivazione che non può ritenersi meramente apparente e di cui, in ogni caso, il ricorso non riesce ad evidenziare quali sarebbero i profili di manifesta illogicità tali da giustificare l'annullamento della ordinanza impugnata che, invero, riposa su una piana ed incontroversa ricostruzione dell'episodio da cui i giudici della cautela hanno desunto la sussistenza del "fumus" del delitto ipotizzato tenendo conto delle concrete risultanze processuali (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311;

Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.