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Sentenza — n. 3525/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on generic grounds but allows second ground regarding health and bail conditions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3525/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first appeal ground as generic and lacking specific argumentation against the lower court's reasoning. However, it allowed the second ground, finding the lower court failed to assess the compatibility of the defendant's severe health conditions with prison life. Consequently, the order restoring custody was annulled and the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 309, co. 7 c.p.p.; Art. 63 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely offers general criticism without specific arguments, but admissible if it demonstrates the lower court failed to evaluate the compatibility of a detainee's health conditions with the prison regime.

Parole chiave

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generic appeal grounds health conditions assessment prison regime compatibility bail conditions review remand for new trial pericolo di reiterazione esecuzione delle pene restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 309, co. 7 c.p.p.
Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di ancona competente ai sensi dell'art. 309, co.
Art. 63 c.p.p.
Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015
Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017
Sez. 4, Sentenza n. 19880 del 19/06/2020
(Sez. 4, Sentenza n. 19880 del 19/06/2020 Rv.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015
Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017
Sez. 4, Sentenza n. 19880 del 19/06/2020
(Sez. 4, Sentenza n. 19880 del 19/06/2020 Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSELLA LUCIO nato a NAPOLI il 01/09/1989 avverso l'ordinanza del 24/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità. udito il difensore L'avvocato PERFETTO GIUSEPPE in difesa di MUSELLA LUCIO dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Ancona ha annullato l'ordinanza 4 giugno 2022 del GIP del Tribunale di Pesaro di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ripristinando l'originaria misura.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, Musella Lucio. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione affermando mancare risposta alle argomentazioni articolate con memoria difensiva depositata davanti al Tribunale del riesame. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e al carattere di attualità del ritenuto pericolo di reiterazione. In particolare, non sarebbero state considerate: • la distanza dei fatti in imputazione rispetto all'esecuzione della misura e al momento della valutazione dell'ordinanza impugnata essendo decorsi circa due anni;

• il ruolo marginale del ricorrente nella rapina e la scarsità degli elementi a carico; • le condizioni di salute del ricorrente che ha perso 30 kg in due mesi; • il fatto che presso la Casa circondariale di Ancona non siano state effettivamente erogate le cure di cui il ricorrente aveva bisogno; • il fatto che il luogo di esecuzione della richiesta misura degli arresti domiciliari risultava distante 800 km e quindi non consentiva la reiterazione del reato; • il fatto che dovesse considerarsi rilevante, ai fini del contrasto del pericolo di reiterazione, l'adozione di strumenti elettronici di controllo sollecitata dallo stesso richiedente;

• il fatto che agli esecutori materiali della rapina, che - a differenza del ricorrente - vantano precedenti anche specifici e reiterati, fossero stati concessi gli arresti domiciliari

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito meglio specificati.

2. Il primo motivo di ricorso, letto disgiuntamente dalle successive e autonome doglianze risulta del tutto generico difettando qualsivoglia indicazione in ordine al contenuto delle deduzioni asseritamente ignorate dal Tribunale del riesame e senza indicare specifiche carenze, omissioni argomentative o illogicità idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non 2 f si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Sussiste in punto gravità delle esigenze cautelari una motivazione logica, adeguata e lineare che valorizza la preoccupante personalità dell'indagato, la contiguità di costui - desunta dalla presenza di carichi pendenti in tema di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 416 bis.1 cod pen - con ambienti criminali di rilevante spessore nonché il carattere non occasionale della condotta in quanto posta in essere in luogo ben lontano da quello di residenza, esplicante una specifica preparazione e conoscenza del tipo di oggetto da rapinare e determinante un danno economico rilevante.

In questo contesto, il fatto che siano trascorsi due anni dalle condotte contestate non elide il serio grado di pericolosità sociale manifestata e la ritenuta potenzialità criminosa. Del tutto sganciata dal contenuto del fascicolo processuale l'affermazione del ruolo marginale del ricorrente posto che si tratta di soggetto che risulta essere stato presente in tutte le fasi dell'azione come desumibile dagli esiti dei tabulati telefonici. 3.1. Fondate risultano invece le deduzioni in punto condizioni di salute del ricorrente. Va infatti ribadito che la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita, con la conseguenza che la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata dal giudice solo previo accertamento dell'esistenza di istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, non potendosi rimettere tale accertamento all'autorità amministrativa. (Sez. 4, Sentenza n. 19880 del 19/06/2020 Rv. 279250 - 01).

Nel caso di specie, nessuna considerazione risulta essere stata articolata in punto condizioni di salute né in relazione alla concreta compatibilità tra queste e il regime carcerario e nemmeno in relazione alla possibilità che la situazione delineata dalla documentazione in atti ed esplicitata dai ricoveri possa essere fronteggiata all'interno dell'Amministrazione penitenziaria.3. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di ancona competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di kcona competente ai sensi dell'art. 309, CO. 7, C.P.P. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deci