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Sentenza — n. 3502/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of violence and minor role in aggravated robbery conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3502/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Cafagna's cassation appeal inadmissible for reiterating and manifestly unfounded arguments. The defense argued the robbery lacked violence and that Cafagna played a minor role, but the court found the lower courts correctly established the victim's fear and the defendant's active participation. Consequently, the appeal was rejected under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, and Cafagna was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when it reiterates arguments already examined by the appellate court and lacks any merit, particularly regarding the characterization of violence in robbery or the scope of minor participation.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative arguments aggravated robbery minor participation procedural costs manifestly unfounded violation of law ruolo di capofila o di istigatore

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b) e e), c.p.p.
cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 606, comma 3, c.p.p.
cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 114, c.p.
b) cod.proc.pen., con specifico riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.
Art. 616, c.p.p.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, avv.to Cioce, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.
art. 629 cod.pen
b) ed e) cod.proc.pen., per mancanza di una condotta sussumibile nella violenza di cui all'art. 629 cod.pen.
art. 114 cod.pen
b) cod.proc.pen., con specifico riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21453 del 05/03/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAFAGNA LUIGI nato a BARLETTA il 05/01/1984 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 9 marzo 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Trani datata 4-11-2019 che aveva condannato Cafagna Luigi alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, avv.to Cioce, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen., per mancanza di una condotta sussumibile nella violenza di cui all'art. 629 cod.pen. alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste Paolillo così che assente era qualsiasi azione costrittiva alla dazione del denaro; - violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen., con specifico riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. da applicarsi nelle ipotesi in cui il correo ha inciso sul risultato finale dell'impresa in maniera marginale sicchè era richiesto un accertamento del grado di efficienza causale del comportamento nel caso in esame mancante avendo la stessa p.o. riferito che Cafagna aveva cercato di dissuadere il correo dal compimento di ulteriori azioni.CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero quanto al primo motivo, va in primo luogo rilevato come lo stesso appaia certamente eccentrico nella misura in cui lamenta il difetto degli elementi costitutivi del delitto di estorsione a fronte di una doppia affermazione di responsabilità per il differente reato di rapina pronunciata nelle fasi di merito. In ogni caso, il motivo è anche manifestamente infondato, avendo i giudici di merito concordemente ricostruito i fatti dalla dichiarazione della persona offesa la quale riferiva che a seguito della minaccia ricevuta consegnava la somma di denaro; le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente appaiono quindi prive dei lamentati vizi essendo basate sull'esatta valutazione degli elementi di prova interpretati in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 2.2 Il secondo motivo è puramente reiterativo di questioni già devolute alla corte di appello la quale ha sottolineato come per il ruolo di "palo" il concorrente nel grave reato di rapina avendo assicurato il conseguimento del profitto illecito evitando l'interruzione dell'azione criminosa da parte di altri non può riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.; al proposito infatti questa Corte di cassazione ha affermato che non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di "palo" e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga. (Sez. 2 - , n. 21453 del 05/03/2019, Rv. 275817 - 01).

Né assume rilievo decisivo la circostanza riportata in ricorso e ricavata dalla dichiarazione della vittima riferita ad un momento successivo la consumazione del fatto. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivaz