Italian Supreme Court annuls lower court for applying both robbery aggravations when only one should apply.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Milan Court of Appeal's decision regarding Antonio Pannone's robbery conviction. The defendant argued that the lower court incorrectly applied two distinct aggravating circumstances for the victim's age, violating the principle against double jeopardy. The court ruled that the specific aggravation for victims over 65 inherently includes the general aggravation for obstructing private defense, meaning only the more severe penalty should apply. Consequently, the lower court's sentencing was overturned and remanded for recalculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 3, n. 3 quinquies, cod. pen.; Art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.; Art. 68, cod. pen.; Art. 15, cod. pen.: When a specific statutory aggravating circumstance encompasses the elements of a general aggravating circumstance, only the specific provision applies to avoid double jeopardy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PANNONE Antonio, nato ad Acerra il 21/6/1982; avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 ottobre 2021, confermava la decisione del Tribunale di Monza, in data 11 gennaio 2021, nei confronti di Antonio Pannone, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma terzo, n. 3 quinquies e comma quarto; 582; 585; 61, primo comma, n. 2; 624, 625, primo comma, n. 2, 61, primo comma n. 5, 493-ter, 624-bis cod. pen.. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi:
1. Violazione della legge penale e processuale penale, vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lettere b, c ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 61, primo comma, numero 5, e 628, terzo comma n. 3 quinquies, quarto comma, cod. pen.), avendo la Corte rigettato del tutto immotivatamente la richiesta disapplicazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 628 terzo comma, n. 3 quinquies, ritenuta mera duplicazione (per la medesimezza della condotta in concreto contestata) della aggravante comune di cui al n. 5 dell'art. 61, primo comma, cod. pen.; talché sarebbe restato sterilizzato l'ulteriore effetto ingravescente previsto dal comma quarto dell'art. 628 cod. pen..
2. I medesimi vizi sono pure denunziati in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per la negata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e ritenute, richiesta con i motivi di gravame spesi nel merito, sui quali la Corte di appello non ha argomentato il diniego.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi ricorso sono fondati. 1.1. Quanto al primo motivo, è bene chiarire i termini della contestazione in fatto: rapina aggravata, descritta al capo 6 della imputazione, posta dal giudice di merito a base della piramide iterativa delle condotte unite dal vincolo della continuazione. Il fatto viene descritto come aggravato "... per essere stato commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne e profittando dell'età avanzata della persona offesa, circostanza tale da ostacolare la privata difesa.". Appare pertanto evidente che la medesima circostanza di fatto (l'età della vittima superiore a sessantacinque anni, con il ritenuto conseguente affievolirsi delle capacità difensive) ha determinato, in imputazione, una potenziale duplicazione di effetti ingravescenti, avendo il giudice di primo grado, confermato poi dalla motivazione della Corte territoriale, ritenuto che tale condizione obiettiva della vittima dovesse integrare sia gli estremi dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 quinques, cod. pen., che quelli della aggravante comune, di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., che stigmatizza -con l'incremento sanzionatorio- la maggiore carica criminale espressa da chi profitta delle condizioni di minorata difesa della vittima "... anche in riferimento all'età ...", per conseguire l'obiettivo criminale.
Tali potenziali effetti sono rimasti poi sterilizzati, solo in parte, dal giudizio di equivalenza operato rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, poiché dall'assorbimento dell'una circostanza nell'altra (in ragione della medesima ontologia), secondo il criterio dettato dall'art.68 cod. pen., sarebbe potuto derivare un più mite trattamento sanzionatorio (la pena base per la rapina non aggravata è stata calcolata in anni cinque di reclusione, laddove all'epoca del fatto il minimo edittale era di anni 4 di reclusione) o, anche un diverso esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno diverso (in assenza di divieti normativi), motivo di gravame sul quale la Corte non ha ritenuto di spendere argomentazioni. 1.2.
Ed invero, le due disposizioni circostanziali ad effetto diversamente ingravescente, appena sopra indicate, non possono in concreto concorrere, in quanto l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, numero 3-quinquies, cod. pen. è legata al dato anagrafico obiettivo (il superamento dei 65 anni di età); quella indicata all'art. 61, primo comma, numero 5, cod. pen., attiene (più genericamente) alle circostanze (anche personali) tali da ostacolare la privata difesa, ma è stata apprezzata, nella fattispecie, solo in riferimento all'età senile ed alla conseguente ritenuta debolezza fisica della persona offesa, il che, a ben vedere, costituisce il paradigma sul quale è stata tracciata l'aggravante di più recente edizione, così ritenuta integrata dai giudici di merito.
Non resta, dunque, che applicare la disposizione dettata dal legislatore all'art. 68 del codice penale per le componenti accessorie del reato, volta ad evitare l'addebito plurimo di un accadimento circostanziale, in contrasto col principio del ne bis in idem sostanziale "Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.". 1.3.
Nella concreta fattispecie, la circostanza aggravante ad effetto speciale introdotta nel corpo del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. è, sia speciale rispetto a quella delineata al numero 5 dell'art. 61, primo comma, dello stesso codice, sia dotata di un effetto sanzionatorio poziore. E', pertanto, solo la prima che deve trovare applicazione, con esclusione della aggravante comune di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod., pen..
2. La sentenza impugnata, che di tali principi non ha tenuto conto nell'esaminare i motivi di appello spesi nel merito, va pertanto annullata, sul punto, senza rinvio. All'annullamento segue viceversa il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; non potendosi tener conto della aggravante i comune c.d. della minorata difesa, procedendo altresì ad argomentare specificamente un nuovo / giudizio di bilanciamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen., che elimina, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del