Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3095/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against usury conviction, citing violation of defense rights and procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3095/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible, upholding their conviction for usury. The defense argued that the conviction violated their right to defense by finding guilt for a different act than charged and failed to address specific evidence. The court rejected these claims, stating that the lower courts correctly evaluated the evidence and that the appeals sought a new factual assessment beyond the court's jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 521, 522 c.p.p.; Art. 644 c.p.: Appeals challenging a conviction for usury based on alleged violations of the right to defense or factual reconstruction are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and consistent with the evidence presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
usury conviction right to defense inadmissible appeal factual reconstruction Cassazione Roma garanzia di locazione non pagata irresponsabilità partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 521 c.p.p.
La Corte di merito ha pertanto errato nel non dichiarare la nullità della pronunzia per violazione dell'art. 521 cod.
Art. 522 c.p.p.
Art. 644 c.p.
art. 521 cod. proc.pen
La Corte di merito ha pertanto errato nel non dichiarare la nullità della pronunzia per violazione dell'art. 521 cod. proc.pen.
art. 640 cod.pen
La corte invece ha ritenuto sulla base di argomentazioni illogiche, che tale accordo sottoscritto il 4 luglio 2011 confermasse il contenuto del piano di salvataggio.4.Bevilacqua Stefano e Festa Fausto, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono: 4.1 Violazione dell'art. 640 cod.pen.
articolo 522 cod. proc.pen
4.2 violazione dell'articolo 522 cod. proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA STEFANO nato a Valdagno il 25 Febbraio 1964 FESTA FAUSTO nato a Monte di malo il 25 ottobre 1957 COSMO ANSELMO Guido nato a Valdagno il 5 maggio 1960 avverso la sentenza resa il 26 Febbraio 2021 dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi e dell'avv. Alifuoco per gli imputati Bevilacqua e Festa e , in sostituzione dell'avv. Veronese , per Cosmo, che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza resa il 26 novembre 2019 dal Tribunale di Vicenza con cui è stata dichiarata la responsabilità di Bevilacqua Stefano, Festa Fausto e Cosmo Anselmo Guido per il reato di usura commesso in danno di Brentan Damiano. Si addebita ai tre imputati di avere, in concorso tra loro, fraudolentemente indotto la persona offesa a cedere ad una società, costituita a tale scopo, il proprio patrimonio immobiliare del valore di oltre 1.200.000 C, ricevendo in prestito dal Cosma la somma di 376.000,00 euro destinata a far fronte ad un debito erariale, al fine di evitare l'esecuzione forzata e ottenere dalla banca un mutuo, sull'accordo fiduciario di ottenere la restituzione del compendio immobiliare subito dopo il rimborso della somma ricevuta in prestito e la corresponsione degli interessi pattuiti in misura usuraria; invece, nonostante la restituzione di buona parte della somma data in prestito, i soci della società si rifiutavano di restituire il compendio immobiliare alla persona offesa ed anzi cedevano nella misura del 95% le quote della detta società alla figlia del Cosmo, finanziatore dell'intera operazione. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati.

3. Cosmo Anselmo Guido, tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, ha dedotto: 3.1 Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc.pen. e mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado poiché la Corte ha ritenuto di condividere la ricostruzione offerta dal tribunale, secondo cui Cosmo si è reso responsabile del delitto di usura, sebbene non sia mai avvenuta alcuna dazione di denaro, ma solo la pattuizione del compenso usurario. Poiché nel capo di imputazione la condotta contestata era costituita dalla consegna di un interesse corrispondente ad un tasso annuale del 56,48%, vi è eterogeneità tra contestazione e fatto accertato.

La Corte di merito ha pertanto errato nel non dichiarare la nullità della pronunzia per violazione dell'art. 521 cod. proc.pen. e del diritto di difesa dell'imputato, condannato per un fatto diverso da quello a lui contestato. 3.2 violazione dell'art. 644 codice penale e insussistenza del concorso di persone e dell'elemento soggettivo del reato di usura in quanto non è stato concretamente chiarito il ruolo assunto dal Cosmo nella pattuizione degli interessi usurari, poiché questi non era presente con gli altri imputati nel momento in cui venne stipulato il piano di salvataggio della persona offesa.

La pattuizione usuraria che integra l'elemento materiale del delitto contestato si è perfezionata tra gli imputati Festa e Bevilacqua e il Brentan e si è conclusa senza alcun contributo e apporto del Cosmo, che si è limitato ad assicurare la disponibilità a prestare la somma, senza essere a conoscenza dell'entità degli interessi pattuiti. 3.3 Vizio di motivazione in ordine all'attribuibilità del reato di usura all'imputato Cosmo che secondo la corte di appello risponde poiché avrebbe elargito alla persona offesa alla somma di 376.000 C, pattuendo il compenso usurario indicato dal capo di imputazione.

Osserva il ricorrente che l'imputato non ha firmato alcun documento; non conosceva la persona offesa nel momento in cui ha elargito la somma del prestito; non ha partecipato alla riunione in cui si è sottoscritto il piano di salvataggio, momento in cui si è realizzato il reato di usura. Inoltre la Corte attribuisce il documento del 4 luglio 2011 all'imputato, quando lo stesso non è stato firmato né da lui, né dalla figlia, che ne ha disconosciuto la sottoscrizione. La corte invece ha ritenuto sulla base di argomentazioni illogiche, che tale accordo sottoscritto il 4 luglio 2011 confermasse il contenuto del piano di salvataggio.4.Bevilacqua Stefano e Festa Fausto, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono: 4.1 Violazione dell'art. 640 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la truffa tcontestata e dichiarata estinta per intervenuta prescrizione ; non sussisteva in quanto mancava l'induzione in errore della vittima. 4.2 violazione dell'articolo 522 cod. proc.pen. in riferimento al reato di usura per difetto di correlazione tra l'accusa e l'intervenuta condanna. 4.3 Mancata assunzione di una prova decisiva e comunque assenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di integrazione probatoria formulata con l'atto di appello, con cui si invocava un accertamento peritale in ordine alla genuinità e alla corrispondenza all'apparente firmatario della sottoscrizione apposta al documento qualificato come accordo innovativo del 4 luglio 2011.

Considerato in diritto 1.1 ricorsi sono inammissibili poiché, per un verso, non si confrontano con la esaustiva motivazione resa dalla Corte di Appello, che ha risposto in maniera esauriente a tutte le censure sollevate con l'appello, così incorrendo nel vizio di genericità; per altro verso, invocano un'inammissibile ricostruzione in punto di fatto e una diversa valutazione delle fonti di prova da parte di questa Corte, che deve, di contro, limitarsi a verificare la tenuta logica del ragionamento posto a fondamento dell'affermazione di colpevolezza o l'eventuale violazione di norme di legge, 2.Ricorso Cosmo 2.1 Il primo motivo è generico e manifestamente infondato poichè la Corte a pagina 8 della sentenza fornisce adeguata risposta richiamando la giurisprudenza in tema e osservando che il fatto diverso o nuovo è solo quello ulteriore o autonomo che si aggiunge al thema decidendum, mentre nel caso in esame la più ampia operazione connessa al delitto di usura è stata complessivamente descritta nel dettaglio nella imputazione, in relazione anche alla condotta di truffa contestata al capo A della rubrica; non vi è stata alcuna mmutazione del fatto e il diritto della difesa a conoscere i termini della prospettazione accusatoria non risulta essere stato pregiudicato, in quanto le parti hanno potuto rapportarsi sin dall'inizio del processo con i temi oggetto della istruzione probatoria. 2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la sentenza si sofferma adeguatamente ad esporre il ricco compendio probatorio raccolto, che ha fornito ampio riscontro alle specifiche accuse formulate dalla persona offesa nella denuncia e respinge, con argomentazioni immuni dai vizi dedotti, le censure formulate in merito alla ricostruzione della vicenda.

In particolare è pacificamente emerso che Cosmo era il finanziatore dell'intera operazione e ricopriva pertanto un ruolo essenziale, pur non essendo conosciuto dalla persona offesa; la Corte ha valorizzato il tenore dell'accordo sottoscritto da Brentan, che prevedeva la corresponsione di interessi in misura usuraria.Va poi evidenziato l'effettivo versamento alla figlia dell'odierno imputato di una somma pari a 20.000 C, rimasta del tutto priva di giustificazione; tale somma trova corrispondenza nella pattuita corresponsione degli interessi usurari sicchè è logico ritenere che tale versamento costituisca adempimento della relativa pattuizione usuraria tramite pagamento in favore della figlia del creditore, che non ha trovato in atti alcuna giustificazione, come sottolineato dalla corte di merito.

In conclusione la sentenza impugnata ha correttamente fatto ricorso a massime di esperienza per osservare e concludere che la dazione di una somma ingente di denaro da parte del Cosmo ad un soggetto a lui sconosciuto non poteva essere certamente a titolo filantropico, ma doveva comportare un corrispettivo, come indicato nel documento sottoscritto dai correi del Cosmo, con la conseguenza logica che tale controprestazione non poteva non essere stata previamente concordata con il finanziatore: è pertanto conforme ai criteri di logica ritenere che Cosmo fosse a perfetta conoscenza e avesse prestato il suo consenso in ordine ai termini della pattuizione usuraria, nonché della complessiva operazione fraudolenta ordita ai danni della persona offesa. 2.3 Il terzo motivo ripropone sotto diverso profilo la medesima censura prospettata con il secondo motivo e risulta generico poiché non si confronta con la motivazione della corte di appello che, anche richiamando molti passaggi della sentenza di primo grado, ne ha condiviso le conclusioni formulando argomentazioni logiche e rispettose dei criteri dettati in tema dalla giurisprudenza.

Non rileva infatti la circostanza che l'imputato non conoscesse la persona offesa o non fosse presente al momento della sottoscrizione dell'accordo, potendosi ritenere ovvio che questi, prima di elargire una somma ingente, abbia preso specifici accordi con il Bevilacqua in ordine all'entità degli interessi da ricevere come corrispettivo ed è logico ritenere che coincidessero con la percentuale pattuita nell'accordo. Va al riguardo ribadito che dalla sentenza emerge che in occasione della parziale restituzione del prestito ricevuto è stata pagata anche la somma di 20.000 C in favore della figlia del Cosmo, che non è stata in alcun modo giustificata, e che in una lettura complessiva della vicenda non è illogico ritenere costituisca il pagamento parziale degli interessi convenuti in misura usuraria; inoltre la ricostruzione in chiave accusatoria condivisa dai giudici di merito ha trovato logica e inequivoca conferma nelle vicende successive alla concessione del mutuo e alla liberazione del bene immobile dal pignoramento, che hanno portato l'imputato ad essere l'effettivo e principale beneficiario della truffa in danno del Brentan, nonché degli interessi usurari.

3. Ricorsi Bevilacqua e Festa 3.1 Il primo motivo del ricorso comune ai due imputati è manifestamente infondato e inammissibile in quanto vorrebbe introdurre una diversa ricostruzione dei fatti che le due sentenze di merito hanno esposto in modo circostanziato e congruo alle emergenze processuali. L'ipotesi alternativa abbozzata dalla difesa non consente di fornire spiegazioni a numerosi aspetti evidenziati nella sentenza. Riproporre tali censure in questa sede è inammissibile, poiché pretende di ottenere da questa Corte una nuova valutazione del compendio probatorio, compito che esula dalle competenze funzionali dei giudici di legittimità, che riguardano la correttezza logica e il rispetto dei criteri di valutazione della prova da parte dei giudici di merito. 3.2 La seconda censura è manifestamente infondata e reiterativa e al riguardo possono essere richiamate le considerazioni formulate in relazione alla medesima doglianza avanzata con il ricorso del coimputato Cosmo. 3.3 Anche la terza censura è manifestamente infondata poiché a pagina 39 la corte di appello dedica un intero paragrafo all'esame e al rigetto di questa richiesta istruttoria della difesa, evidenziando che la stessa è inconducente e generica.

La censura infatti non si confronta con l'iter argomentativo del giudice di primo grado, secondo cui l'accordo privato sottoscritto nel luglio del 2011 costituisce uno dei riscontri al narrato del Brentan mentre il giudizio di colpevolezza poggia sulle dichiarazioni di quest'ultimo e su quelle del coimputato Bevilacqua, il quale ha ammesso che esisteva questa scrittura privata del 4 luglio 2021; la detta scrittura, peraltro, viene menzionata anche in diverse mail scambiate tra Brentan e gli imputati, nell'ambito delle quali costoro non hanno mai contestato il contenuto dell'accordo.

Alla stregua di queste considerazioni l'invocata perizia è inconducente e non assume carattere dirimente in ordine al giudizio di colpevolezza. Nè, per vero, il ricorrente propone la necessaria prova di resistenza, esponendo le ricadute che l'omessa assunzione della prova invocata avrebbe cagionato all'impianto difensivo.

4. L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione dell'elevato grado di colpa nel proporre l'impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 16 novembre 202