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Sentenza — n. 3080/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against acquittal for extortion, citing lack of clear evidence and inadmissible merit arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3080/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, upholding the lower court's acquittal of the defendant for aggravated extortion. The appellant argued that the appellate court ignored threatening communications and failed to exclude the existence of violence or threats, claiming a contradiction between the evidence and the verdict. The court rejected these claims, ruling that the appeal raised substantive errors rather than manifest illogicality and that the appellate court's reasoning remained consistent with the testimonies and lack of proof regarding the defendant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 629 comma 2 cod. pen.; Art. 530 comma 2 cod. proc. pen.: An appeal challenging an acquittal based on alleged contradictions or ignored evidence is inadmissible if it merely proposes a different interpretation of facts or substantive errors rather than demonstrating a manifest illogicality in the trial court's reasoning.

Parole chiave

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extortion acquittal manifest illogicality civil party appeal substantive error evidence evaluation estorsione altri capi d'accusa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 629 comma 2 cod. pen.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso la parte civile costituita, già appellante, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 629 comma due cod.pen.
Art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato ai soli effetti civili la sentenza resa il 24 ottobre 2018 con cui il Tribunale di Milano aveva assolto con la formula perchè il fatto non sussiste, ex art. 530 secondo comma cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDREOTTI MARCO nato a Monza il 20 Marzo 1973 parte civile costituita nel procedimento contro CONTE GIROLAMO nato a Karlsruhe in Germania il 29 Marzo 1966 avverso la sentenza resa il 4 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale Serrao D'Aqui o, ch ha chisto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv. C."_. Marcello sistito nei mlotivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato ai soli effetti civili la sentenza resa il 24 ottobre 2018 con cui il Tribunale di Milano aveva assolto con la formula perchè il fatto non sussiste, ex art. 530 secondo comma cod. proc.pen., Conte Girolamo dall'imputazione di estorsione aggravata ai danni di Andreotti Marco. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso la parte civile costituita, già appellante, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 629 comma due cod.pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poiché la corte ha affermato che il quadro probatorio è confuso ed incerto e non ha escluso che il Conte abbia posto in essere delle minacce o qualche atto di violenza per ottenere il versamento di somme di denaro da parte dell'Andreotti, ma, nel contempo, con motivazione illogica lo ha assolto dall'accusa di estorsione.

I giudicanti, inoltre, hanno del tutto ignorato e omesso di leggere le numerose intercettazioni telefoniche e gli sms di minacce inviati dal Conte all'Andreotti e si sono lasciati fuorviare dalla circostanza che l'imputato ha sostenuto di avere titolo per recuperare un presunto credito di tale Claudio Caspoli, senza considerare che questi ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna parte della complessiva somma di 85.000 che l'Andreotti era stato costretto a corrispondere. 3.11 ricorso è inammissibile perché non si confronta con l'esaustiva motivazione resa al riguardo dalla Corte di Appello, la quale, dopo aver proceduto alla rinnovazione dibattimentale e all'ascolto diretto dei testi Castello e Carminati, ha ribadito e condiviso le argomentazioni del primo giudice, osservando che il tenore delle testimonianze non consente di pervenire alla sicura affermazione di responsabilità del Conte in ordine ai fatti contestati, consistiti nell'avere posto in essere condotte minacciose e violente ai danni dell'Andreotti al fine di costringerlo a versare quanto dovuto e ha, di conseguenza, escluso che ricorra un fatto illecito sotto il profilo civilistico.

Dalla sentenza del tribunale emerge peraltro che la versione resa dall'Andreotti non risulta confermata neanche dalle comunicazioni avvenute tra costui e l'imputato al momento dei fatti a mezzo di posta elettronica, SMS o telefonate e che, anzi, dalle conversazioni intrattenute dall'Andreotti con terzi emerge un atteggiamento tutt'altro che intimidito nei confronti dell'imputato. Il ricorso deduce vizi inesistenti ed invoca una diversa interpretazione delle testimonianze ed un'alternativa ricostruzione della vicenda, introducendo censure di merito che non possono trovare ingresso in questo giudizio, in quanto oggetto del sindacato di questa Corte è la valutazione della manifesta illogicità e contraddittorietà dell'iter argomentativo dei giudici di merito; la corte di appello ha ribadito che alla stregua delle emergenze processuali non è stata raggiunta la prova certa che l'imputato abbia posto in essere minacce o violenza per ottenere il versamento di somme riguardanti il riscatto delle predette polizze assicurative, e tale motivazione risulta immune dai vizi dedotti. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma Zeottobre 2022 il consigliere estensore Il Presidinte Maria Dan I Borsellino Sergio BEiltrahi ?DEPOSI