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Ordinanza — n. 2151/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for alleging omitted acquittal assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Milan court's plea bargain sentence inadmissible. The appellant's lawyer argued that the judge failed to evaluate conditions for an acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such arguments are strictly prohibited for plea bargain appeals under the new Article 448, Paragraph 2-bis, which limits grounds to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on the alleged omission to assess conditions for acquittal under Article 129, as such grounds fall outside the statutory exceptions permitted by the new procedural law.

Parole chiave

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plea bargain appeal acquittal assessment inadmissible appeal Article 448 procedural law permesso di promuovere un procedimento penale abbandono del procedimento penale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Va premesso ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.
Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione atteso che il giudice avrebbe dovuto valutare la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 04/05/2022, applicava all'imputato Francesco Pio Cerbone la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata contestato.
art. 129 c.p
Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione atteso che il giudice avrebbe dovuto valutare la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione atteso che il giudice avrebbe dovuto valutare la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 Cc.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBONE FRANCESCO PIO nato a ACERRA il 05/06/2001 avverso la sentenza del 04/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 04/05/2022, applicava all'imputato Francesco Pio Cerbone la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata contestato.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione atteso che il giudice avrebbe dovuto valutare la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

3. Va premesso ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Deve, quindi, rilevarsi che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 Cc. (dep. 01/02/2018) Rv. 272014 - 01 4.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il