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Sentenza — n. 2127/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance conviction for extortion, upholding appellate court's finding of guilt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2127/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Salvatore Prudele against the Second Instance Court's conviction for continuous extortion. The appellant argued that the prosecutor's appeal lacked specificity and that the appellate court failed to provide sufficient reasoning for its evidentiary assessment. The court rejected these claims, affirming that the appellate judgment correctly evaluated the witness testimony and the lack of proof regarding the alleged dependency relationship and pension payments.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591, 586, 603, 616 c.p.p.; In appeals against acquittals or first-instance convictions, the prosecutor's appeal must specifically address evidentiary issues, and the appellate court must provide a strengthened motivation explaining the divergent evaluation of facts and evidence.

Parole chiave

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continuous extortion prosecutor appeal specificity strengthened motivation evidentiary assessment arbitrary exercise of rights prescription of attempted extortion second instance reform riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 16 D.L. 30/12/2021, n. 228
9665/14 in data 30/04/2021 della Corte di appello di Napoli, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dall'art. 16 del D.L.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Salvatore Prudele, è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione degli artt.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 586 cod. proc. pen.
Art. 603 cod. proc. pen.
e richiesta di annullamento con rinvio, con riferimento ad alcune domande, di chiaro tenore suggestivo, poste dal Consigliere relatore al teste Ciro Vitiello durante la sua escussione all'udienza del 30/04/2021, disposta con ordinanza ex art. 603, comma 3-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del rico
Art. 393 cod. pen.
Non ricorrono i presupposti per la configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Salvatore Prudele, è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27159 del 02/05/2018
Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019
Sez. 5, n. 22140 del 17/04/2019
Sez. 6, n. 9436 del 01/07/1997
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Prudele Salvatore, nato a Napoli il 18/04/1965 rappresentato ed assistito dall'avv. Aldo Franceschini, di fiducia avverso la sentenza n. 9665/14 in data 30/04/2021 della Corte di appello di Napoli, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso, riportandosi alla memoria redatta dall'Ufficio, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udita la discussione del difensore, avv. Aldo Franceschini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30/04/2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia assolutoria resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 04/06/2014, appellata dal pubblico ministero, dichiarava Salvatore Prudele responsabile dei reati di estorsione continuata di cui al capo A) ed esclusa la contestata aggravante e recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche nonché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., lo condannava alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa; nel medesimo contesto, assolveva Salvatore Prudele dal reato di tentata estorsione (anch'esso contestato al capo A) d'imputazione) perché estinto per prescrizione e confermava la pronuncia assolutoria per il reato di cui al capo B (lesioni personali aggravate) per insussistenza del fatto.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Salvatore Prudele, è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. con richiesta di annullamento senza rinvio, a ragione dell'inammissibilità dell'atto di appello del pubblico ministero per aspecificità cd. estrinseca. Invero il pubblico ministero, nel proprio atto di gravame, ha articolato motivi generici in quanto, lungi dal misurarsi con le evidenze probatorie e con gli argomenti valorizzati dal Tribunale, si è limitato, da un lato, a prospettare una differente ricostruzione dei fatti e, dall'altro, a postulare in modo meramente assertorio, la credibilità della persona offesa, Ciro Vitiello.

Secondo motivo: violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex artt. 586 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e richiesta di annullamento con rinvio, con riferimento all'ordinanza pronunziata all'udienza del 26/02/2021, con la quale veniva disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante escussione del teste Ciro Vitiello e, nella medesima sede, veniva inopinatamente ed immotivatamente rigettata la richiesta formulata dalla difesa in via subordinata di rinnovare anche l'assunzione della testimonianza di Alfonso Boni, soggetto che, all'udienza davanti al Tribunale del 26/03/2014, aveva riferito in ordine agli indumenti recanti il logo del ristorante ("Trattoria da Nennella" di proprietà di Ciro Vitiello) realizzati su commissione dei titolari, tra cui anche quelli destinati a Salvatore Prudele.

Terzo motivo: violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex artt. 191 e 499, commi 2, 3 e 6, cod. proc. pen. e richiesta di annullamento con rinvio, con riferimento ad alcune domande, di chiaro tenore suggestivo, poste dal Consigliere relatore al teste Ciro Vitiello durante la sua escussione all'udienza del 30/04/2021, disposta con ordinanza ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. con ordinanza del 26/02/2021. Quarto motivo: mancanza di motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità, non avendo la Corte territoriale assolto all'onere di motivazione rafforzata conseguente al ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado, omettendo di confrontarsi con alcuni dei principali argomenti spesi dal Tribunale di Napoli.

La Corte territoriale si è limitata infatti a sovrapporre una diversa chiave di lettura del rapporto esistente tra imputato e persona offesa. In particolare, carenza motivazionale che merita censura è quella relativa al tema dell'affidamento della pensione d'invalidità del Prudele al Vitiello, affinchè quest'ultimo la custodisse al fine di evitare che il primo, pacificamente afflitto da problemi di etilismo, la sperperasse. Orbene, non è in discussione la possibilità per il giudice di secondo grado di maturare un diverso convincimento; in tal caso, però, egli ha l'obbligo di prendere in considerazione la diversa circostanza affermata dal testimone nella precedente deposizione e di dare conto del motivo per il quale ritenga maggiormente credibile una versione piuttosto che l'altra.

Quinto motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex artt. 629 e 393 cod. pen. e richiesta di annullamento con rinvio. Anche laddove si volessero condividere le conclusioni cui perviene il giudice di appello in termini di colpevolezza dell'imputato per condotte minacciose poste in essere ai danni del Vitiello, i fatti potrebbero al più essere qualificati in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per alcuni motivi, in modo manifesto.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale dà conto della presentazione di motivi di appello specificamente volti a censurare la scarsa credibilità della persona offesa (non costituitasi parte civile) alla luce dei riscontri forniti dalla testimonianza Grasso, scrutinando così positivamente l'atto di gravame del pubblico ministero.

3. Infondato è il secondo motivo. Come è noto, il nuovo quadro normativo risultante dai numerosi innesti operati per effetto della legge n. 103 del 2017 non impone affatto di ritenere che il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

L'espressione utilizzata dal legislatore nella "nuova" disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali - ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Suprema Corte nella sentenza delle Sezioni unite "Dasgupta".

In questa pronuncia, la Suprema Corte, dirimendo i dubbi di compatibilità tra l'art. 6 CEDU - così come interpretato nella sua portata dalla giurisprudenza delle Corti europee - e le regole di formazione e valutazione della prova dichiarativa in appello, nel caso di riforma di una precedente sentenza di assoluzione, ha ricostruito il tema sulla base dei rapporti tra la normativa interna e quella convenzionale, facendo applicazione dei principi affermati dalle cd. sentenze gemelle della Corte costituzionale (n. 348 e 349 del 2007), nonché dell'affermazione secondo cui i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituiscono un vincolo per il giudice nazionale, se riferiti ad un orientamento convenzionale "consolidato" ovvero ad una decisione "pilota" (Corte cost. n. 49 del 2015).

La Corte di cassazione ha pertanto chiarito come la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU implichi che il giudice di appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero che adduca un'erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare in chiave di condanna la sentenza impugnata, senza aver proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale ed a risentire quindi i soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

Costituisce infatti orientamento consolidato della giurisprudenza europea quello secondo cui, nel giudizio d'appello, è consentita l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione dell'art 6 CEDU e, in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di "esaminare fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico" (Corte EDU Dan c.

Moldavia del 05/11/2011; Manolachi c. Romania del 05/03/2013 e Flueras c. Romania del 09/04/2013; Lorefice c. Italia del 29/06/2017). Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"».

E' evidente come il presupposto per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia la diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva, nel senso che il Giudice di appello dovrà provvedere alla riassunzione di detta prova solo ove ritenga erronea la valutazione da parte del primo Giudice (Sez. 1, n. 35696 del 27/03/2019, Selvaggio, Rv. 276825). Fermo quanto precede, nella fattispecie, del tutto giustificata doveva ritenersi la riassunzione della testimonianza (decisiva) Vitiello e mancante di una base giustificativa idonea la riassunzione della testimonianza Boni, avendo la Corte territoriale - in relazione a quest'ultima - riconosciuto come le fotografie ritraenti il Prudele con il Vitiello con indosso una felpa che pubblicizzava la Trattoria Nennella erano coerenti con la ricostruzione della persona offesa e con il rapporto di tolleranza-sopportazione indicato dal Vitiello.

4. Infondato è il terzo motivo. Si afferma in giurisprudenza che: -in tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l'inutilizzabilità della testimonianza, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice di rito e non la regolarità dell'assunzione di quelle consentite, dall'altro, non è sanzionata da nullità in virtù del principio di tassatività (Sez. 3, n. 35910 del 25/06/2008, Ouertatani, Rv. 241090); -l'eccezione circa la proposizione di domande suggestive deve essere proposta al giudice innanzi al quale si forma la prova (onus probandi che il ricorrente non ha assolto nella fattispecie), essendo rimessa al giudice dei successivi gradi di giudizio soltanto la valutazione in ordine alla motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della eccezione stessa (Sez. 5, n. 27159 del 02/05/2018, H., Rv. 273233). L'applicazione di detti consolidati principi determina il rigetto del motivo.

5. Infondato è il quarto motivo. Si afferma in giurisprudenza che, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).

Ciò premesso, ritiene il Collegio come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi sopra indicati, avendo la "nuova" deposizione del Vitiello consentito ai giudici di appello di superare l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui, sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato, le dazioni del Vitiello si sarebbero inserite nel contesto di un rapporto di "dipendenza", rapporto che in realtà, non solo non ha trovato alcun riscontro ma che è stato espressamente confutato dalle evidenze dibattimentali. Inoltre, anche l'affermazione secondo cui il Prudele avrebbe consegnato mensilmente la sua pensione al Vitiello affinchè quest'ultimo gliela rendesse dandogli 50 euro a settimana non ha avuto riscontri probatori, se non nelle dichiarazioni del Prudele smentite dallo stesso Vitiello che, per tutelarsi, aveva fatto montare delle telecamere all'esterno del locale, decisione sintomatica del timore che i comportamenti dell'imputato avevano suscitato nella persona offesa e nei gestori della trattoria.

6. Manifestamente infondato è il quinto motivo. Non ricorrono i presupposti per la configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod. pen. In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza (Sez. 5, n. 22140 del 17/04/2019, P., Rv. 276249). Per la configurabilità della ragion fattasi la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, caratterizzando il reato solo la sostituzione, da parte dell'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 6, n. 9436 del 01/07/1997, Marzari, Rv. 209406).L'impossibilità per il Prudele di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere la restituzione di quanto nemmeno quantificato ma solo asseritamente corrisposto al Vitiello e la pretesa verso quest'ultimo di somme certamente in esubero rispetto alle ritenute pregresse dazioni, esclude di per sè che il fatto possa essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del rico