Cassation annuls seizure order due to failure to assess periculum in mora despite mandatory confiscation context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal of Lecce's order dismissing a review request against a preventive seizure. The defense argued the lower court erred by omitting an assessment of periculum in mora, claiming mandatory confiscation rendered such an analysis unnecessary. The Court rejected this, ruling that the Supreme Court's precedent requiring a periculum in mora assessment applies regardless of whether confiscation is mandatory or discretionary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 quater cod. pen.; The assessment of periculum in mora is a mandatory requirement for preventive seizure orders and cannot be omitted on the ground that the underlying confiscation is obligatory.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NEGRO ANTONIO nato a GALATINA il 24/11/1974 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'istanza di riesame avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di Lecce del 28 dicembre 2021, che aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 640 quater cod. pen., sui beni e valori nella disponibilità di Negro Antonio, per un valore equivalente al profitto materialmente realizzato da altri indagati, con il consapevole contributi del Negro, in relazione al delitto di fraudolenta percezione di aiuti comunitari in agricoltura.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'assoluta carenza di motivazione circa il periculum in mora; il Tribunale del riesame aveva erroneamente affermato che, in ragione della natura obbligatoria della confisca cui era funzionale il disposto sequestro preventivo, non era richiesta alcuna profilo della sussistenza del periculum in mora, così equivocando il tenore delle decisone a Sezioni unite n. 36959/2021 che, invece, aveva espressamente chiarito l'opposto principio. 2.1.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, e vizio della motivazione, in relazione al profilo dell'assoggettamento a sequestro dell'intera somma corrispondente al profitto percepito da altro indagato (materiale percettore degli aiuti), pur in presenza di condizioni fattuali, che escludevano la percezione di alcun profitto in via diretta da parte del Negro, e dell'espressa previsione contenuta nel decreto di sequestro dell'assoggettamento dei soli beni, diversi dal denaro, alla misura cautelare disposta per equivalente nell'ipotesi di incapienza dei beni nella disponibilità degli indagati che avevano realizzato il profitto. 2.2.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al profilo della sussistenza del fumus delicti; la misura era stata disposta nei confronti del Negro in relazione al delitto contestato al capo 2), vicenda rispetto alla quale il ricorrente non aveva fornito alcun contributo; quanto all'imputazione cautelare riguardante i contributi percepiti dal De Magistris, dagli atti di indagine era emersa la sicura circostanza della conduzione dei fondi indicati da parte del Negro, che aveva poi subconcesso a terzi il godimento di quei terreni, finendo poi per richiedere al soggetto che aveva istruito le pratiche per la concessione degli aiuti comunitari - una volta venuto meno il rapporto con i proprietari dei fondi - di annullare quelle pratiche (soggetto che, invece, aveva autonomamente istruito le pratiche e le aveva poi inoltrate in modo fraudolento).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha fornito risposta adeguata ed esauriente rispetto alla critica sollevata dal ricorrente, chiarendo che il limite indicato nel provvedimento genetico, quanto all'esecuzione del sequestro per equivalente ed al suo oggetto (beni diversi dal denaro o da quelli acquistati con il denaro proveniente dal delitto di truffa contestato), concerneva unicamente la posizione dei soggetti percettori dei contributi fraudolentemente richiesti; diversamente, per la posizione del ricorrente (così come per altro soggetto ritenuto corresponsabile nella predisposizione del meccanismo fraudolento) la misura cautelare era stata disposta nella previsione della confisca di valore e, dunque, avente ad oggetto qualsiasi bene, senza alcun limite di individuazione.
Rispetto a tale _motivazione il ricorrente reitera le medesime censure e, soprattutto, non allega né deduce che la misura del sequestro, eseguito nei suoi confronti, ecceda la misura dell'omologa misura disposta nei confronti del correo che ha percepito indebitamente l'aiuto comunitario, unico limite che non poteva essere superato. 1.2.11 terzo motivo, pur deducendo in astratto un profilo di violazione di legge, di fatto si risolve in una differente ricostruzione dei dati fattuali e delle valutazioni operate con il provvedimento genetico (ove erano indicati gli elementi dichiarativi che sconfessavano la tesi dell'indagato, riferibili sia al proprietario dei fondi, sia al terzo che lo stesso Negro aveva indicato come intermediario nel consentire la conclusione di contratti di affitto o godimento in suo favore dei fondi) e con l'ordinanza del Tribunale del riesame, così ponendosi al di fuori del perimetro delle censure che possono essere formulate in sede di legittimità in materia di misure cautelari reali. 1.3.
Le censure svolte con il primo motivo di ricorso sono, invece, fondate. Nel provvedimento impugnato si afferma che il principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) non troverebbe applicazione nelle ipotesi di confisca obbligatoria. L'errore di diritto è evidente, in quanto l'arresto ha espressamente chiarito che la necessità di indicare le ragioni per le quali, nella prospettiva dell'esecuzione della confisca all'esito del giudizio, si renda necessario anticipare gli effetti della misura sottoponendo a vincolo le cose destinate ad essere confiscate, non può trovare differente regolamentazione in virtù della natura, facoltativa o obbligatoria, della confisca in questione (§§ 6.3. - 6.4. della motivazione).
2. La rilevata violazione impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce, sezione del riesame per le misure cautelari reali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce - sezione per il riesame de