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Sentenza — n. 1874/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal conviction due to statute of limitations expiration and failure to grant non-mention benefit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1874/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's criminal conviction without remanding the case, declaring the offense extinguished by the statute of limitations. The defense argued for acquittal based on lack of intent and procedural errors, while the prosecution contended the crime remained punishable. The court ruled that the maximum prescription period had expired and the lower court failed to evaluate the request for non-mention of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.p.; Art. 578 c.p.p.: When the maximum prescription period for a crime has expired, the conviction is extinguished, and the court must annul the judgment without remanding the case, even if other procedural issues exist.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription non-mention benefit annulment without remand extinguishment of offense falsità ideologica in documenti perseguimento penale per truffa falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.p.
Art. 578 c.p.p.
Alla declaratoria di estinzione del reato consegue, ai sensi dell'art. 578 cod.
Art. 131 bis c.p.p.
La motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la possibilità di qualificare il fatto contestato in termini di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131 bis cod.
Art. 175 c.p.
Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione per l'assenza di argomenti rispetto ai rilievi formulati circa l'omessa concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod.
Art. 129 c.p.p.
274785 - 0) riguardanti il capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce, deve essere rilevata ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 175 cod. pen
Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione per l'assenza di argomenti rispetto ai rilievi formulati circa l'omessa concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen., aspetto che neppure il Tribunale aveva affrontato con la decisione di primo grado.
art. 131 bis cod. proc. pen
La motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la possibilità di qualificare il fatto contestato in termini di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
274785 - 0) riguardanti il capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce, deve essere rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 578 cod. proc. pen
Alla declaratoria di estinzione del reato consegue, ai sensi dell'art. 578 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021
Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018
281028 - 0; Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv.
Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017
274676 - 0; Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017, dep.
Sez. 3, n. 40452 del 05/06/2018
pen.: Sez. 3, n. 40452 del 05/06/2018, F., Rv.
Sez. 6, n. 57862 del 25/10/2018
275253 - 01; Sez. 6, n. 57862 del 25/10/2018, Giovane, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACALUSO FRANCESCO MARCO nato a PALERMO il 26/04/1961 avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per esser estinto il reato per prescrizione. Udito l'Avv. Francesco Bertorotta che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata nei confronti di Macaluso Francesco Marco dal Tribunale di Marsala in data 23 dicembre 2019, confermava il giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 640 bis cod. pen., riducendo le pene inflitte per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze riconosciute e confermando le statuizioni civili.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 56 e 629 (scilicet, 640 bis) cod. pen.; la Corte territoriale aveva fatto errata applicazione della nozione di idoneità degli atti e della direzione univoca degli stessi, presupposto della configurabilità del delitto tentato, rispetto ai fatti materiali contestati ed accertati che dimostravano l'invio di due relazioni, di identico contenuto dichiarativo, una sola di esse falsificata nella sottoscrizione, ciò che rendeva evidente l'assoluta inidoneità della condotta nell'indurre in errore il destinatario dei documenti. 2.1.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.43, 56 e 640 bis cod. pen., nonché vizio della motivazione, per ciò che riguarda il giudizio espresso sull'elemento soggettivo, avendo espressamente riconosciuto la sentenza impugnata l'esistenza di dubbi ragionevoli sulla direzione della volontà dell'imputato, ciò che implicava l'esclusione del dolo richiesto dalla norma incriminatrice. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.56, 640 bis e 131 bis cod. pen., nonché carenza di motivazione con riguardo agli specifici rilievi formulati con l'atto di appello circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità, giustificata dalla sentenza impugnata (così come da quella del Tribunale) in ragione della natura del titolo di reato omettendo qualsivoglia valutazione delle specifiche condotte poste in essere. 2.3.

Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione per l'assenza di argomenti rispetto ai rilievi formulati circa l'omessa concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen., aspetto che neppure il Tribunale aveva affrontato con la decisione di primo grado. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 185, 56, 640 bis, cod. pen., nonché vizio della motivazione, mancante anche in relazione al censurato riconoscimento del danno morale a favore della parte civile, senza individuare alcuna conseguenza immediata e diretta dell'ipotizzato fatto illecito che potesse costituire fonte di danno morale per il legale rappresentante della persona giuridica, di cui era stata utilizzata indebitamente la sottoscrizione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 1.1. Il primo e secondo motivo di ricorso, collegati tra loro, sono reiterativi, oltre che manifestamente infondati. La sentenza impugnata (pag.

3) ha confermato l'analitica ricostruzione della vicenda operata dalla sentenza di primo grado (pagg. 3 ss.) che ha messo in evidenza la pacifica direzione dell'attività di induzione in errore, predisposta dall'imputato mediante la falsificazione del documento che legittimava la liquidazione del contributo (non altrimenti percepibile dalla sua associazione, il che rende palese il dolo del ricorrente al di là delle incerte espressioni utilizzate dalla sentenza impugnata sul significato "non univoco" del deposito di due relazioni, una sola con firma apocrifa) e attraverso la contestuale presentazione di una duplice relazione, una di esse falsificata.

Si trattava di strumento di certo idoneo ad indurre in errore l'amministrazione cui furono presentati i documenti non potendo, al contrario, affermarsi l'intrinseca inidoneità dell'azione (perché facilmente apprezzabile l'anomalia dell'invio di una medesima relazione in duplice versione, da parte dello stesso richiedente) come sarebbe dimostrato dall'espletamento di verifiche e riscontri che l'amministrazione dovette svolgere sulla documentazione inoltrata dall'imputato; ciò che la Corte ha apprezzato è la circostanza della falsificazione della firma del soggetto che avrebbe dovuto attestare l'appartenenza dell'associazione presieduta dal ricorrente alla federazione nazionale. 1.2.

Il terzo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. La motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la possibilità di qualificare il fatto contestato in termini di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131 bis cod. proc. pen., è manifestamente illogica nella parte in cui àncora il dato della rilevanza del pericolo concretizzato per l'ente pubblico alla "natura pubblica del destinatario della condotta decettiva", qualità che "rende il tentativo di conseguimento dell'ingiusto profitto obiettivamente grave poiché i Comuni hanno notoriamente ridotte risorse finanziarie che devono essere perciò correttamente impiegate" (pag. 3); si tratta di valutazione eccentrica, che peraltro non travolge il dato dell'ammontare del contributo che sarebbe stato erogato al ricorrente (non certo irrisorio) e del già deliberato impiego delle somme a tal fine, obiettivamente ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità. 1.3.

Il quarto motivo di ricorso è fondato; la Corte territoriale, pur avendo l'appellante formulato uno specifico motivo d'impugnazione sul punto, ha omesso completamente di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto della non menzione della condanna (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Ry. 281028 - 0; Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676 - 0; Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017, dep. 2018, C., Rv. 271829 - 0).

2. Attesa la corretta instaurazione del rapporto processuale in questa sede e non potendosi considerare il relativo giudizio esaurito integralmente, in relazione a tutti i punti (tra cui va considerato anche quello relativo al riconoscimento del beneficio ex art. 175 cod. pen.: Sez. 3, n. 40452 del 05/06/2018, F., Rv. 275253 - 01; Sez. 6, n. 57862 del 25/10/2018, Giovane, Rv. 274785 - 0) riguardanti il capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce, deve essere rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del contestato reato, in quanto il termine massimo - considerata l'epoca di commissione del fatto fissata al 10 dicembre 2013 e tenuto conto delle intervenute sospensioni del corso della prescrizione pari a mesi 1 e giorni 25 - è maturato il 13 agosto 2021.

3. Alla declaratoria di estinzione del reato consegue, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., la conferma delle statuizioni civili, atteso il positivo giudizio sulla sussistenza dell'illecito ascrivibile al ricorrente che, nel predisporre gli atti idonei a indurre in errore l'ente pubblico, aveva realizzato in modo fraudolento un falso documento, utilizzando in modo abusivo la sottoscrizione della parte civile e in tal modo cagionando un pregiudizio morale per l'uso non consentito della sottoscrizione, riferibile alla parte civile, finalizzato a commettere un fatto illecito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è esti