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Sentenza — n. 1872/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for one charge due to prescription while reducing sentence for remaining charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1872/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's conviction regarding one specific charge because the statute of limitations had expired before the appeal was filed. While the defense argued for acquittal on prescription grounds and challenged the evidence of identity and presence, the court found the prescription argument valid for that specific offense but rejected the other claims as generic or unsupported. Consequently, the judgment was partially set aside, eliminating the penalty for the prescribed charge and recalculating the final sentence based on the remaining crimes.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 158 c.p.p.: When a specific charge is extinguished by prescription before the appeal, the appellate judgment must be annulled regarding that charge, and the final sentence must be recalculated by removing the portion attributable to the extinguished offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations prescription period partial annulment sentence recalculation continuing offense appellate review criminal liability contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.p.
Art. 158 c.p.p.
Art. 620, lett. L) cod. proc. pen.
Art. 83, comma 4, d.l. 18/2020
artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Genova in data 8 ottobre 2019, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 259, comma 1, d.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: ALOHAN JULIE nato il 15/07/1968 avverso la sentenza del 03/02/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di ALOHAN Julie dal G.u.p. del Tribunale di Genova in data 8 ottobre 2019, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 259, comma 1, d. Igs. 1652/2006; 61, n. 2, 483 cod. pen.; 110, 648 bis cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione della legge penale, per l'omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 259, comma 1, d. Igs. 152/2006 per intervenuta prescrizione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione (mancante ed illogica) in relazione all'affermata responsabilità dell'imputata per tutti i reati a lei contestati, in difetto di adeguata valutazione delle censure esposte con l'atto di appello relative alla palese difformità della sottoscrizione apposta sulla lettera di trasporto rispetto all'autografia dell'imputata, oltre che all'assenza di prove circa la sua presenza al momento del controllo del container (oggetto della contestata condotta illecita di trasporto illegale di rifiuti) oltre che del veicolo rubato e destinato ad esser trasferito all'estero. 2.2. Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 1.1. Il secondo motivo di ricorso è generico nella formulazione delle censure, senza alcun reale confronto con la sentenza impugnata che ha individuato gli elementi su cui fondare il giudizio di responsabilità dell'imputata, che si è limitata a contestare la circostanza della corrispondenza della firma apposta sul documento di viaggio (in cui era stata omessa l'indicazione dell'esistenza di rifiuti pericolosi nel carico del container), senza superare il giudizio espresso dalla Corte territoriale che ha valutato l'identità di quella sottoscrizione rispetto a quella apposta sul documento d'identità dell'imputata; analogamente, quanto all'ulteriore censura la ricorrente non tiene conto degli elementi obiettivi considerati dal giudice d'appello (utenze utilizzate per contattare il trasportatore; indicazione come destinataria nella Nigeria del carico affidato), che consentono di neutralizzare il dato dell'assenza dell'imputata al momento dell'affidamento del carico. 1.2.

Il terzo motivo di ricorso è anch'esso generico, oltre che manifestamente infondato; la Corte territoriale ha dato conto dell'assenza di elementi favorevoli, diversi dall'assenza di precedenti condanne (elemento da solo non rilevante ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), idonei per giustificare il riconoscimento delle invocate attenuanti, con motivazione logica e coerente con i dati processuali. 1.3. E', invece, fondato il primo motivo di ricorso; il termine massimo di prescrizione del reato contestato all'imputata al capo A), trattandosi di contravvenzione, pur tenendo conto della sospensione del corso della prescrizione ex art._83, comma 4, d.l. 18/2020 per 64 giorni, è maturato il 15 agosto 2020, prima della pronuncia in grado di appello.

2. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione; in conseguenza, considerando l'aumento a titolo di continuazione che il giudice del merito aveva individuato, in relazione a tale reato, la pena finale può essere rideterminata in questa sede ai sensi dell'art. 620, lett. L), cod. proc. pen. eliminando la frazione di pena pari a mesi 3 ed euro 500 di multa e determinando la pena finale, tenuto conto della riduzione per il rito, in quella di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 3.666 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo sub A) perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, eliminata la relativa pena di mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa, ridetermina la pena in complessivi anni 2, mesi dieci di reclusione ed euro 3.666 di multa. Dichiara ina