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Sentenza — n. 1852/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for repeating lower court arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The defendant argued for acquittal based on a prior judgment and claimed the fraud charge was merely a breach of contract, but the court found these points lacked specific new legal reasoning. Consequently, the court ruled that such repetitive submissions fail to meet the statutory requirement for a substantive critique of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c); Art. 612 cod. proc. pen.; Recourses for cassation founded on the repetition of arguments already examined and rejected by the court of appeal are inadmissible as they lack the specific critical function required by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of lower court arguments lack of specific legal critique art 581 c.p.p. requirement procedural exhaustion of grounds scemata imputabilità motivi di cassazione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Art. 612 cod. proc. pen.
Con riguardo all'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 cod. proc. pen., deve rilevarsi che non può trovare ingresso in sede - quale la presente - di decisione definitiva.
articolo 238-bis cod. pen
nullità della sentenza per violazione dell'articolo 238-bis cod. pen.
art. 581 c.p
art. 612 cod. proc. pen
Con riguardo all'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 cod. proc. pen., deve rilevarsi che non può trovare ingresso in sede - quale la presente - di decisione definitiva.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 2019
Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 2005
277710; Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 2005 Rv.
N. 3480 del 1984
N. 4760 del 1984
163728, N. 4760 del 1984 Rv.
N. 8443 del 1986
164347, N. 8443 del 1986 Rv.
N. 13073 del 1987
173594, N. 13073 del 1987 Rv.
N. 12023 del 1988
177306, N. 12023 del 1988 Rv.
N. 84 del 1991
179874, N. 84 del 1991 Rv.
N. 1561 del 1993
186143, N. 1561 del 1993 Rv.
N. 12 del 1997
193046, N. 12 del 1997 Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIMIENTI GIANCARLO nato a PORDENONE il 10/06/1969 avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso il difensore

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 19 maggio 2020 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna di Chimienti Giancarlo per concorso in truffa in danno di Cescon Valter. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo:

1. nullità della sentenza per violazione dell'articolo 238-bis cod. pen. perché il giudice di primo grado non ha tenuto conto della sentenza irrevocabile numero 401/2015 del tribunale di Pordenone che la difesa aveva prodotto in giudizio e che lo aveva assolto per non avere commesso il fatto dal reato di bancarotta, dopo aver accertato che egli, pur essendo amministratore di diritto della Vigna srl, si era occupato solo della contabilità e mai delle parti operative gestionali relative alla vendita del vino che seguiva Casagrande Cristian;

2. errata valutazione dei fatti e delle prove che attestano che il ricorrente non ha portato alcun contributo, né materiale né morale, alla commissione del reato. Sostiene che la sua responsabilità non può discendere solo dal ruolo di amministratore di diritto da lui ricoperto 3. nullità della sentenza per errata valutazione dei fatti e delle prove in ordine alla sussistenza dei raggiri e artifici tipici della truffa. Sostiene che il fatto deve essere qualificato quale mero inadempimento contrattuale o al più come insolvenza fraudolenta;

4. si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche;

5. nullità della sentenza per mancata motivazione della condanna al risarcimento del danno e al rimborso delle spese della parte civile. Si duole del fatto che la condanna sia stata pronunciata in solido per entrambe gli imputati e non in proporzione del loro interesse nella causa. Sostiene che sussistevano i giusti motivi per addivenire quantomeno ad una compensazione parziale delle spese processuali di parte civile 6. chiede la sospensione delle esecuzioni ai sensi dell'articolo 612 codice procedura penale Il ricorso è inammissibile. I motivi sono identici ai motivi di appello e pedissequamente riprodotti come motivi di ricorso per cassazione.

Questa Corte ha costantemente deciso che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso". (in tal senso: Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 2019 Rv. 277710; Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 2005 Rv. 231708. Massime precedenti Conformi:

N. 3480 del 1984 Rv. 163728, N. 4760 del 1984 Rv. 164347, N. 8443 del 1986 Rv. 173594, N. 13073 del 1987 Rv. 177306, N. 12023 del 1988 Rv. 179874, N. 84 del 1991 Rv. 186143, N. 1561 del 1993 Rv. 193046, N. 12 del 1997 Rv. 206507). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Con riguardo all'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 cod. proc. pen., deve rilevarsi che non può trovare ingresso in sede - quale la presente - di decisione definitiva. P. Q. M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300&4a cassa delle ammende. Roma 30.9.2022 sentenza motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il Presid te Giovanna VERGA Geppino GO