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Sentenza — n. 1288/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against preventive seizure of real estate due to lack of legal violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1288/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The defense argued that the seizure of real estate violated specific articles regarding the seizure of movable assets and failed to prove the necessity of the measure. The court rejected these claims, finding no legal violations since the seizure of immovable property was justified given the absence of direct proceeds and the risk of loss from movable assets.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 321, 546 c.p.p.; The appeal is inadmissible when it alleges legal violations that do not exist in the contested decision, such as improper seizure measures lacking statutory basis.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure criminal procedure inadmissible appeal real estate seizure legal costs proceeds of crime risk of loss fondo europeo agricolo di garanzia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 111 Cost.
articolo 321 cod. proc.pen
2.3 violazione dell'articolo 321 cod. proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal RIZZA Gabriele nato il 30 marzo 1990 a Roma avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro il 16 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e dell'avv.Dario Gareri che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame c.c....9i,, avanzatq,nell'interesse di Rizza ~1avverso l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Catanzaro il 18 maggio 2022 ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato contestato al capo A della imputazione, pari ad euro 200.000 circa. Si contesta all'indagato di avere, in concorso con il fratello Rizza Roberto, posto in essere il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, poiché con artifizi e raggiri ha indotto in errore la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura circa la propria qualità di giovane agricoltore, così procurandosi l'ingiusto profitto di agevolazioni in favore di nuove imprese agricole e di giovani agricoltori, cagionando un danno pari all'importo su indicato.

In sintesi Rizza Gabriele, pur non svolgendo l'attività di giovane imprenditore agricolo, ha usufruito di benefici economici indebiti per diversi anni; in particolare essendo iscritto all'Università degli studi di Roma e frequentando con regolarità e risiedendo in quella città, non ha mai gestito direttamente l'attività agricola dell'azienda, condizione necessaria per usufruire dei contributi meglio indicati nella incolpazione provvisoria. 2.Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato Rizza Gabriele deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 321 e 546 cod. proc.pen., 111 della Costituzione e vizio di motivazione poiché la misura reale è stata applicata in relazione al presunto reato di truffa aggravata avente ad oggetto i fondi dei programmi regionali PSR e PAC, senza neppure distinguere tra le due forme di contribuzione che presentano requisiti diversi.

Nel caso in esame i fondi PSR, quantificati in 117.886,09 C , sono stati utilizzati per acquistare beni mobili registrati strumentali all'azienda, che sono agevolmente aggredibili; tale caratteristica elide la necessità di procedere ad un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, mentre in ragione del tipo di truffa contestata si doveva procedere al sequestro diretto di beni immobili la cui conservazione avrebbe preservato qualsivoglia tipologia di danno. La prospettazione accusatoria poi si riferisce a circa 82.000 C di fondi PAC, somme che non potevano essere sottoposte a sequestro poiché questo strumento di sostegno viene concesso in ragione del possesso dei titoli e l'indagato Rizza Gabriele era in possesso dei titoli necessari per poter accedere ai fondi.

A fronte di questa specifica doglianza il tribunale del riesame non ha offerto alcuna motivazione, incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione che integra una violazione di legge. 2.2 Violazione dell'articolo 321 comma due cod. proc.pen. per mancanza del fumus boni iuris poiché oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene purché sia anche indirettamente collegato al reato, ma nel caso di specie il tribunale non ha risposto alle doglianze difensive, adottando una motivazione per relationem a quella dell'ordinanza applicativa della misura e non ha neppure dato conto della diversità dei fondi che si sostiene essere stati acquisiti con modalità fraudolente.

Osserva il ricorrente che da pagina due a pagina 5 viene riportata la motivazione della richiesta del pubblico ministero mentre da pagina 5 a pagina 9 viene riportata la motivazione dell'ordinanza del gip e non viene data alcuna considerazione alle doglianze difensive. Deduce il ricorrente che l'indagato ben poteva allontanarsi in un determinato periodo di tempo dall'azienda e risiedere a Roma, poiché non aveva nessun obbligo di presenziare sui terreni, in quanto il requisito di agricoltore in attività, richiesto per usufruire dei contributi, è soddisfatto dal semplice possesso di partita IVA attiva in campo agricolo.

Inoltre l'indagato ha stipulato una polizza fideiussoria che copriva l'investimento anche nel caso di fatto illecito; l'indagato ha inoltre realizzato tutti gli interventi, fatta eccezione per il saldo del PSR. 2.3 violazione dell'articolo 321 cod. proc.pen. per mancanza del periculum in mora in quanto il tribunale ha completamente omesso di valutare che esiste una polizza fideiussoria dell'importo complessivo del beneficio chiesto e per la durata totale dell'investimento, sicché nessun danno ingiusto può configurarsi punto a ciò si aggiunge che i fondi sono stati utilizzati per acquistare beni i funzionali all'azienda e per manutenere i terreni e apportare le necessarie migliorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è in parte inammissibile perché deduce motivi che non sono consentiti in questa sede e in parte manifestamente infondato. Occorre infatti preliminarmente ricordare che in presenza di una misura cautelare reale questa Corte di legittimità è competente a valutare soltanto la sussistenza del vizio di violazione di legge che ricorre anche nell'ipotesi di assoluta mancanza della motivazione. Non possono pertanto essere dedotti vizi di carenza della motivazione o di contraddittorietà intrinseca della stessa che esulano dalla competenza di questa Corte.

Nel caso in esame con il secondo motivo, che per ragioni sistematiche sembra opportuno esaminare per primo, si lamenta la insussistenza di motivazione effettiva in ordine al fumus commissi delicti, ma va di contro osservato che il tribunale, dopo avere richiamato alcuni passi dell'ordinanza cautelare, ha reso una propria autonoma motivazione evidenziando che dagli accertamenti eseguiti è emerso che Rizza Gabriele non poteva ricoprire la qualifica di imprenditore agricolo attivo richiesta per la erogazione dei fondi di sostegno poiché risiedeva stabilmente a Roma dove frequentava l'università /e non si occupava in alcun modo dell'azienda come emerge sia dalla sua prolungata assenza dalla Calabria, sia dalla circostanza che l'unica documentazione afferente alla azienda era rinvenuta nell'abitazione del fratello, sia dal tenore di alcune conversazioni intercettate.

Il tribunale ha sottolineato che l'apertura della partita IVA e la stipulazione del contratto di compravendita sono tutte attività mistificatorie strumentali all'ottenimento dei fondi in questione, così come la falsa attestazione della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo. Rizza Gabriele non svolgeva alcuna delle attività che potevano rientrare in tale nozione, mantenendo il proprio centro di interessi presso la città di Roma mentre la gestione dell'azienda era esercitata dal fratello Roberto. Per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario secondo la legislazione della Regione Calabria esercitare la coltivazione del fondo dedicandovi almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e quindi non meno di 1050 ore lavorative l'anno.

A pagina 9 della ordinanza il tribunale disattende puntualmente le osservazioni difensive evidenziando che, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, Rizza Gabriele non poteva svolgere nessuna delle funzioni riconducibili alla nozione di imprenditore agricolo e LL l'azienda veniva gestita esclusivamente tlà-11~c5-rics2rrentq. Il tribunale ha sottolineato che il beneficiario delle erogazioni pubbliche non aveva i requisiti richiesti • dal bando, in quanto l'azienda agricola veniva effettivamente condotta da Rizzo Roberto, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali e dagli accertamenti effettuati, soggetto che non avrebbe potuto usufruire delle somme e dei contributi ricevuti.

Senza dire che dal tenore del ricorso emerge che Rizza Gabriele dichiarava di essere coltivatore diretto, qualifica che comporta l'obbligo di dedicarsi direttamente e abitualmente alla coltivazione dei terreni in proprietà o in affitto e che risulta di certo incompatibile con la qualifica di studente fuori sede. Con il ricorso la difesa puntualizza e ripercorre la normativa in tema, sottolineando che non è necessaria la presenza continuativa in azienda dell'imprenditore agricolo, ma non si confronta con i dati di fatto riportati dal tribunale da cui emerge la sostanziale impossibilità per l'indagato di dedicarsi, anche solo in maniera sporadica, alla coltivazione dei fondi e alla gestione dell'azienda agricola, come falsamente dichiarato. 1.2.

La prima censura deduce una doglianza inammissibile poiché non incide sulla legittimità del provvedimento di sequestro, ma sulle modalità di esecuzione della misura cautelar;_chestante il mancato rinvenimento del denaro provento diretto della truffa, ha avuto ad oggetto alcuni beni immobili. Nel caso di specie, peraltro, non ricorre alcuna violazione di legge poiché, stante il mancato reperimento del diretto profitto del reato costituito dalle somme erogate, è legittima l'apposizione di un vincolo a beni immobili, piuttosto che a beni mobili registrati, rispetto ai quali è maggiore l'eventuale pericolo di dispersione. 1.3 Anche la terza censura relativa alla insussistenza del periculum in mora è generica e manifestamente infondata poiché dall'esame degli atti emerge che la copia della polizza fideiussoria non è stata prodotta integralmente in sede di riesame, non copre per intero gli importi che sono stati erogati e lconnunque) non costituisce uno strumento idoneo ad escludere, ma soltanto a contenere l'eventuale pregiudizio cagionato all'ente pubblico.

Il ricorso per tali considerazioni deve ritenersi inammissibile perché deduce violazioni di legge che non ricorrono nel provvedimento impugnato. 2.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in regione del grado di colpa nella presentazione dell'impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 16 novembre 2022