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Ordinanza — n. 656/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging agreed sentence in second-instance plea bargain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 656/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it sought to challenge the agreed sentence established in a second-instance plea bargain. The appellant argued for a different penalty quantification, but the court held that such agreements cannot be unilaterally modified after judicial ratification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In plea bargains at the second instance, cassation appeals challenging the agreed sentence are inadmissible as the judicially ratified agreement cannot be unilaterally modified.

Parole chiave

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second instance plea bargain sentence quantification challenge cassation inadmissibility unilateral modification prohibition procedural costs award adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Dadache Salim, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 29/03/2022 della Corte di appello di Genova che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod.proc.pen
Dadache Salim, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 29/03/2022 della Corte di appello di Genova che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADACHE SALIM nato il 10/03/1995 in ALGERIA avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito a trattazione con procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dadache Salim, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 29/03/2022 della Corte di appello di Genova che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. Deduce il vizio di motivazione in punto di quantificazione della pena.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di impugnazione di una sentenza pronunciata sulla base del concordato in appello. Infatti, va ribadito che «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata», (Sez. 5, Sentenza n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234). Il motivo dedotto risulta perciò inammissibile, perché inteso a rimettere in ../4\L9 "_•-> discussione l'accordo raggiunto dalle parti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre