Italian court annuls detention order due to lack of reasoning on suitability of less severe measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's order confirming home detention because it failed to explicitly address the suitability of less severe alternative measures. The defendant argued that the trial court ignored mitigating factors like the time elapsed and lack of prior record when choosing the restrictive measure. Consequently, the case was remanded to the Tribunal of Rome to provide the missing reasoning regarding the adequacy of the detention order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.; Art. 309, co. 7 c.p.p.: A criminal court order must explicitly evaluate the suitability of less severe measures; failure to address this requirement constitutes a nullity of the order.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIARELLI FERDINANDO nato a LATINA il 29/01/1998 avverso l'ordinanza del 01/07/2022 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Ciarelli Ferdinando, per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza del 01/07/2022 del Tribunale di Roma che ha annullato l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale in relazione al reato contestato al capo 12 e l'ha confermata là dove ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 610 cod.pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen., contestato al capo 11. Deduce: 1.1. "Nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 co. 1 lettera e) c.p.p.. Motivazione omessa o apparente in ordine all'adeguatezza della misura detentiva domiciliare e all'impossibilità di soddisfare le esigenze di cautela con misure gradate non detentive anche cumulativamente applicate".L'unico motivo di ricorso si rivolge alle esigenze cautelari e con esso si lamenta l'omessa motivazione quanto all'inadeguatezza di misure meno gravose degli arresti domiciliari, per la mancata considerazione di una serie di elementi pure valorizzati in sede di riesame, quali lo stato di incensuratezza, i due anni trascorsi dal fatto, l'esiguità dei danni economici e fisici, l'assenza di precedenti e segnalazioni per violazione per provvedimenti giudiziari, la capacità di autocontrollo dimostrata con il mancato compimento di condotte delittuose, il luogo di svolgimento dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'unico motivo di ricorso denuncia il vizio di omessa motivazione in punto di scelta della misura cautelare, per la mancata valutazione da parte del tribunale «circa l'adeguatezza della misura applicata e la contestuale inidoneità di misure non detentive, anche applicate cumulativamente, a salvaguardare le esigenze di cautela ritenute esistenti nel caso in esame». 1.2. La doglianza è fondata perché, in effetti, l'ordinanza impugnata si occupa diffusamente del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, ma tace sull'ulteriore requisito delle esigenze cautelari, mancando (graficamente) la trattazione di tutti gli aspetti a esso correlati, ivi compreso quello relativo alla scelta della misura, cui si appuntano le doglianze difensive. Trattazione tanto più necessaria ove si guardi al titolo di reato, al tempo della sua commissione, al riconosciuto stato di incensuratezza e alla dedotta assenza di segnalazioni pregiudizievoli a carico dell'indagato.
3. Quanto esposto comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma che avrà il compito di colmare la lacuna motivazionale evidenziata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere es