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Sentenza — n. 50745/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order, ordering revocation of suspended sentence due to new crime within five years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50745/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order rejecting the prosecutor's request to revoke the conditional suspension of sentence. The defendant had committed a new crime within five years of the first suspended sentence becoming final, triggering mandatory revocation under Article 168 of the Penal Code. The court held that the execution judge erred by assuming a second suspended sentence was granted, when the new conviction carried an immediate prison term, thus satisfying the statutory conditions for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.; Art. 164, ultimo comma, cod. pen.: When a new crime is committed within five years of a final suspended sentence, the benefit must be revoked if the new penalty is not suspended, regardless of whether the total sentence remains under two years.

Parole chiave

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revocation of suspended sentence new crime within five years conditional suspension of sentence execution of penalty mandatory revocation Penal Code Article 168 cumulation of sentences recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
Con atto in data 18/02/2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiese la revoca della sospensione condizionale disposta con la sentenza in data 6/07/2020, irrevocabile il 19/11/2020, ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 168, primo comma, n.
Art. 164, ultimo comma, cod. pen.
pen., sicché non potrebbe trovare applicazione l'art. 164, ultimo comma, cod. pen., concernente la possibilità di nuova concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena quando i limiti di pena siano stati rispettati, quanto l'art.
Art. 163, cod. pen.
309 del 1990, commesso in San Nicola La Strada il 23/11/2009; pena che era stata sospesa condizionalmente con lo stesso provvedimento ai sensi dell'art. 163 cod.
Art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, disponendosi, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 6/07/2020, irrevocabile il 19/11/2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva applicato a Diarra Idrissa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 2 giorni 20 di reclusione e di euro 600,00 di multa in relazione al delitto di cui all'art.
art. 163 cod. pen
309 del 1990, commesso in San Nicola La Strada il 23/11/2009; pena che era stata sospesa condizionalmente con lo stesso provvedimento ai sensi dell'art. 163 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 168 cod. pen
Infatti, la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell'art. 168 cod. pen., che fa salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art.
art. 164 cod. pen
pen., sicché non potrebbe trovare applicazione l'art. 164, ultimo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic
Sez. 1, n. 36205 del 2023
Sez. 1, n. 36205 del 2023; Sez.
Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac
36205 del 2023; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv.
Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych
263973 - 01; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento a carico di Diarra Idrissa, nato in Mali in data 1/01/1996, avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 24/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6/07/2020, irrevocabile il 19/11/2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva applicato a Diarra Idrissa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 2 giorni 20 di reclusione e di euro 600,00 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in San Nicola La Strada il 23/11/2009; pena che era stata sospesa condizionalmente con lo stesso provvedimento ai sensi dell'art. 163 cod. pen. 1.1. Con successiva sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13/06/2022, irrevocabile il 28/10/2022, Diarra fu condannato alla pena di 4 mesi di reclusione e di euro 688,00, inflitta per il delitto previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 18/04/2022 in San Nicola La Strada. 1.2.

Con atto in data 18/02/2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiese la revoca della sospensione condizionale disposta con la sentenza in data 6/07/2020, irrevocabile il 19/11/2020, ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 168, primo comma, n. 1, c.p., per aver egli commesso «nei cinque anni dall'irrevocabilità della predetta pronuncia altro delitto per il quale è stata inflitta pena detentiva». 1.3. Con ordinanza in data 24/04/2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata dal Pubblico ministero, rilevando che con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13/06/2022, irrevocabile il 28/10/2022, sarebbe stata concessa una seconda sospensione della pena, la quale, cumulat& con quella inflitta con la prima sentenza, si sarebbe mantenuta nei limiti consentiti dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 164, ultimo comma e 168, primo comma, n. 1, cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 6/07/2020 non sarebbe stato concesso il beneficio della sospensione della pena ex art. 163 cod. pen., sicché non potrebbe trovare applicazione l'art. 164, ultimo comma, cod. pen., concernente la possibilità di nuova concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena quando i limiti di pena siano stati rispettati, quanto l'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., secondo cui in caso di reato commesso dal condannato nel termine di 5 anni dal passaggio in giudicato del titolo per cui il beneficio è stato concesso, per il quale l'interessato abbia riportato condanna, il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione di nneritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione.3.

In data 18/10/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6/07/2020, irrevocabile il 19/11/2020.

4. In data 26/09/2023 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'avv. Gennaro Caracciolo, difensore di fiducia di Idrissa Diarra, con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso rilevando che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avrebbe correttamente sottolineato come la pena inflitta con la seconda sentenza, pari a 4 mesi di reclusione, cumulata con quella sospesa, inflitta con la prima sentenza, pari a 2 mesi di reclusione, non superi il quantum previsto dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., nel caso di una prima condanna per un delitto, con la quale sia stato concesso il predetto beneficio, e di una seconda condanna, anch'essa per delitto ma senza la sospensione condizionale, non ha rilievo la circostanza che il cumulo delle pene detentive inflitte con le due condanne sia inferiore ai due anni. Infatti, la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell'art. 168 cod. pen., che fa salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., sta a significare che in caso di nuova condanna la revoca della sospensione condizionale è sempre disposta, tranne che nel caso in cui il giudice di cognizione ritenga di reiterare il beneficio in relazione a una pena che, sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni, come prescritto dall'art. 163 cod. pen.

Viceversa, la condanna a pena non sospesa inflitta per un reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone sempre al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 - 01;

Sez. 1, n. 36205 del 2023; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973 - 01; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, Rv. 244398 - 01).

3. Tanto osservato, deve rilevarsi che, effettivamente, dal casellario giudiziale allegato al ricorso emerge che, con la seconda sentenza, non è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che non è pertinente l'argomento con cui il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero che la seconda pena sospesa era stata concessa nei termini consentiti dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen. 3.1. Al contrario, nel caso di specie devono ritenersi sussistenti i presupposti per la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., avendo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza in data 13/06/2022, condannato Diarra per il delitto commesso in data 18/04/2022, ovvero nel quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna a pena sospesa, definitiva il 19/11/2020.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, disponendosi, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6/07/2020, irrevocabile il 19/11/2020. PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Diarra Idrissa con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6/07/2020 irrevocabile il