Cassation annuls surveillance tribunal's de plano inadmissibility ruling due to violation of adversarial proceedings for 'obstructive' crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the President of the Surveillance Tribunal's order declaring the request inadmissible without a hearing. The applicant, convicted of 'obstructive' crimes, argued that the tribunal erred by rejecting his request for home detention without examining the new legal framework and his specific defenses. The court ruled that such a decision could not be made de plano because the nature of these crimes no longer precludes access to benefits without prior adversarial proceedings, rendering the original decree void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.: The President of the Surveillance Tribunal cannot issue a de plano inadmissibility decree if the request requires cognitive assessment or discretionary evaluation, as this violates the principle of adversarial proceedings and constitutes absolute nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALTERIO LUIGI nato a FORMIA il 25/09/1979 avverso il decreto del 10/03/2023 daTRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/se-i:gite le conclusioni del PG i à(\n‘ itlà0 ‘,)k qs.:› us\ry4 . Ritenuto in atto 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento del 10 marzo 2023, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di Luigi D'Alteri° di affidamento al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. D'Alteri° è stato condannato per delitti cd. ostativi e non ha dedotto nulla in merito alla collaborazione o alla procedura ex art. 4 -bis, comma 1-bis, d. I. n. 162 del 2022, conv. in I. n. 199 del 2022.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Luigi D'Alteri°, che ha dedotto vizio di violazione di legge. D'Alteri° ha già espiato la porzione di pena imputabile ai delitti cd. ostativi per i quali è intervenuta condanna.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2. Il richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione - art. 666 stesso codice - fa sì che il Presidente del Tribunale di sorveglianza, ove la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, la dichiara inammissibile, proprio secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 666, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato, notificato entro cinque giorni all'interessato e impugnabile da questi mediante ricorso per cassazione.
La giurisprudenza di legittimità ha a tal proposito chiarito che nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017). È appena il caso di rammentare che l'utilizzo del modulo provvedinnentale de plano è riservato dalla legge a casi tassativamente previsti, in specie..., e che un provvedimento assunto secondo questo schema fuori da questi ristretti ambiti deve essere annullato con rinvio in quanto affetto da nullità assoluta, ex art. 179 1cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio. (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv. 279397).
3. Il provvedimento presidenziale in esame è intervenuto su una richiesta che, alla luce del mutato quadro normativo e delle deduzioni difensive, non poteva essere oggetto di una delibazione de plano. La categoria dei delitti cd. ostativi ha assunto oggi una fisionomia differente rispetto al passato, perché non esprime una forza preclusiva rispetto all'accesso ai benefici penitenziari tale da rendere superfluo il previo contraddittorio per la valutazione di una domanda in senso negativo. In più, l'affermazione della non ancora avvenuta espiazione della pena imputabile alla condanna per i delitti ostativi è stata decisamente contrastata dai rilievi di ricorso che attestano la necessità di un esame della vicenda nella pienezza del contraddittorio.
4. Per quanto esposto in ordine al contenuto e all'ambito di intervento del provvedimento presidenziale impugnato ed in ragione della nullità per violazione del contraddittorio, va disposto l'annullamento con rinvio, che costituisce la regola generale prevista per le ipotesi annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, alla luce della clausola di eccettuazione posta in esordio dell'art.623 cod. proc. pen. («fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622»). Il rinvio va disposto in favore del Tribunale di sorveglianza di Roma, Autorità giudiziaria preposta all'esame della domanda dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso,