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Sentenza — n. 50736/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court's inadmissibility decree due to violation of adversarial proceedings and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50736/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Catania surveillance court's decree declaring the request for alternative measures inadmissible. The lower court had rejected the request based on a blanket application of Article 4-bis of the Penal Code without verifying if the applicant had already served the mandatory sentence. The Court ruled that the request required a full adversarial hearing to determine the specific status of the mandatory sentence, making the lower court's *de plano* decision null and void.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis ord. pen.; Art. 666 cod. proc. pen.: The President of the surveillance court cannot issue a *de plano* inadmissibility decree if the request requires an adversarial hearing to verify specific factual conditions, such as the completion of mandatory sentences, as such decisions violate the principle of contradictory proceedings.

Parole chiave

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surveillance procedure alternative measures mandatory sentence adversarial proceedings de plano decision nullity of decree Article 4-bis commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis ord. pen.
Ha quindi evidenziato che, secondo quanto disposto dall'art. 4-bis ord. pen., opera il divieto di concessione di misure alternative in assenza di specifiche deduzioni e allegazioni.
Art. 678 cod. proc. pen.
Il richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione - art.
Art. 666 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha a tal proposito chiarito che nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.
Art. 179 cod. proc. pen.
e che un provvedimento assunto secondo questo schema fuori da questi ristretti ambiti deve essere annullato con rinvio in quanto affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio.
Art. 623 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
Ha rilevato che il richiedente è stato condannato per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., e di cui agli artt.
art. 678 cod. proc. pen
Il richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
e che un provvedimento assunto secondo questo schema fuori da questi ristretti ambiti deve essere annullato con rinvio in quanto affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso
pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla 1 I legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv.
Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida
273714; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv.
Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020
(Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA FRANCESCO nato a GIARDINI NAXOS il 19/09/1975 Pru, avverso il decreto del 16/03/2023 deltnTRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/s~ le conclusioni del PG )4J1S1 . Pb .j. . IOZAAN_ , à , sXNPA. •4n‘/P ° k .\1.4.4-x Ritenuto in fatto 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di Francesco Cipolla di applicazione di misura alternativa. Ha rilevato che il richiedente è stato condannato per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., e di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 di 1991. Ha quindi evidenziato che, secondo quanto disposto dall'art. 4-bis ord. pen., opera il divieto di concessione di misure alternative in assenza di specifiche deduzioni e allegazioni.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di Francesco Cipolla, che ha dedotto vizio di violazione di legge e diretto di motivazione. Il Tribunale ha menzionato reati per i quali non è intervenuta condanna e non ha operato il richiesto scioglimento del cumulo. Ha così errato nel fare applicazione dell'art. 4-bis ord. pen. in senso preclusivo all'accoglimento della richiesta di misura alternativa, avendo il ricorrente già espiato la pena imputabile al reato cd. ostativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione - art. 666 stesso codice - fa sì che il Presidente del Tribunale di sorveglianza, ove la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, la dichiara inammissibile, proprio secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 666, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato, notificato entro cinque giorni all'interessato e impugnabile da questi mediante ricorso per cassazione.

La giurisprudenza di legittimità ha a tal proposito chiarito che nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla 1 I legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017). È appena il caso di rammentare che l'utilizzo del modulo provvedimentale de plano è riservato dalla legge a casi tassativamente previsti, in specie.... e che un provvedimento assunto secondo questo schema fuori da questi ristretti ambiti deve essere annullato con rinvio in quanto affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio. (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv. 279397).

3. Il provvedimento presidenziale in esame è intervenuto su una richiesta che, alla luce delle deduzioni difensive, non poteva essere oggetto di una delibazione de plano. L'affermazione della non ancora avvenuta espiazione della pena imputabile alla condanna per i delitti ostativi è stata decisamente contrastata dai rilievi di ricorso, che attestano la necessità di un esame della vicenda nella pienezza del contraddittorio.

4. Per quanto esposto in ordine al contenuto e all'ambito di intervento del provvedimento presidenziale impugnato ed in ragione della nullità per violazione del contraddittorio, va disposto l'annullamento con rinvio, che costituisce la regola generale prevista per le ipotesi annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, alla luce della clausola di eccettuazione posta in esordio dell'art.623 cod. proc. pen. («fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622»). Il rinvio va disposto in favore del Tribunale di sorveglianza di Catania, Autorità giudiziaria preposta all'esame della domanda dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso, il 31 ottobr