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Sentenza — n. 50719/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order rejecting plea deal sentence continuation due to error in identifying the most serious crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50719/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's order rejecting the request to apply the rule of sentence continuation between two judgments. The appellant argued that the lower court erred by identifying the most serious crime based on abstract statutory penalties rather than the concrete sentence actually imposed in the plea deal judgment. The court held that during the execution phase, the judge must identify the most serious violation based on the specific penalty imposed, not the abstract maximum, thereby overturning the dismissal and remanding the case for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 137, comma 2 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.: In the execution phase regarding sentence continuation, the most serious violation must be identified based on the concrete penalty imposed, not the abstract statutory maximum.

Parole chiave

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sentence continuation plea deal judgment execution phase most serious crime abstract vs concrete penalty Cassation annulment remand for new trial riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 137, comma 2 disp. att. cod. proc. pen.
Il caso sottoposto all'odierno vaglio ricade, viceversa, nell'ambito della disciplina ordinaria della continuazione e, in primo luogo, nell'alveo della norma di cui all'art. 137, comma 2, disp.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Trovandoci nella fase esecutiva, il giudice procedente avrebbe, quindi, dovuto fare applicazione della fondamentale previsione di cui all'art. 187 disp.
Art. 81 cod. pen.
pen., anche gli aumenti di pena ex art. 81, cpv., cod.
Art. 671, comma 2 cod. proc. pen.
e l'altra in esito a rito abbreviato, il che avrebbe giustificato l'applicazione della disciplina generale di cui all'art. 671 cod.
art. 444 cod. proc. pen
309/90 sub capo 2) di quelli accertati con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex,art. 444 cod. proc. pen., anche gli aumenti di pena ex art.
art. 671 cod. proc. pen
e l'altra in esito a rito abbreviato, il che avrebbe giustificato l'applicazione della disciplina generale di cui all'art. 671 cod. proc. pen.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen
Rimarca il ricorrente che l'art. 188 citato, disposizione che contempla il limite di 5 anni per la pena detentiva, si applica unicamente nell'ipotesi di più sentenze di applicazione della pena e non nel caso, come quello di specie, in cui solo una delle due sentenze in considerazione è stata emessa ai sensi dell'art.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
Trovandoci nella fase esecutiva, il giudice procedente avrebbe, quindi, dovuto fare applicazione della fondamentale previsione di cui all'art. 187 disp.
art. 78 cod. pen
anche, seppure con riguardo al diverso tema del rapporto, in sede di esecuzione, tra la riduzione per il rito abbreviato e il principio moderatore del "cumulo" ex art. 78 cod. pen., Sez.
artt. 81 cod. pen
270073, di rispettare i limiti previsti dagli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 42568 del 26/10/2004, Peluso
pen., laddove si stabilisce che "La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati" (tra molte, Sez. 1, n. 42568 del 26/10/2004, Peluso, Rv.
Sez. 1, n. 38331 del 5/6/2014, Fall
pen., che lo vincola, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 38331 del 5/6/2014, Fall, Rv.
Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.G. in proc. Volpe e altri
Sez. U, n. 25939 del 28/2/2013, P.G. in proc. Ciabotti e altro
C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183
Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo
183), che dovrà provvedere sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, rispetto alla quale sono già stati ravvisati i presupposti per l'accoglimento, facendo applicazione dei principi enunciati e ferma restando la necessità, affermata da Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone
(misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza), nonché di calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (secondo quanto statuito da Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv.
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino
282269) e, infine, di non applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRIMAVERA CHRISTIAN nato a ROMA il 08/05/1993 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Christian PRIMAVERA per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con due sentenze: l'una, di "patteggiamento", emessa dal G.U.P. del Tribunale di Roma, in data 7 dicembre 2017 (irrevocabile il 14 marzo 2018), in relazione a vari reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, essendo ritenuto più grave quello sub capo 2); l'altra, resa, in esito a rito abbreviato, dalla Corte di appello di Roma in data 15 febbraio 2022 (irrevocabile il 2 dicembre 2022), in relazione al reato associativo di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 sub A) e i reati di cui ai capi G), H), I), N) e O).

La pena concordata con la prima delle menzionate sentenze (5 anni di reclusione e 22.000,00 euro di multa), alla luce della pronuncia 8 marzo 2019 n. 40 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 73 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni), veniva rideterminata in sede di esecuzione (ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Roma in data 9 maggio 2019) nella misura di 3 anni, 8 mesi di reclusione e 22.000,00 euro di multa.

Con la seconda sentenza, emessa nelle forme del rito abbreviato, l'imputato era stato condannato alla pena di 5 anni, 4 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. Ciò premesso, la Corte di appello di Roma, pur ravvisando, in astratto, gli indicatori sintomatici del medesimo disegno criminoso per la riconducibilità dei vari reati-fine al programma dell'associazione dedita al narcotraffico contestata nel giudizio abbreviato, escludeva, in concreto, di poter riconoscere il beneficio invocato osservando che, siccome il reato più grave era uno (quello di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 sub capo 2) di quelli accertati con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex,art. 444 cod. proc. pen., anche gli aumenti di pena ex art. 81, cpv., cod. pen. avrebbero dovuto essere applicati su una pena determinata nell'ambito di una sentenza di "patteggiamento".

Proseguiva aggiungendo che, siccome gli aumenti di pena da apportare per tutti i reati giudicati in abbreviato con la seconda sentenza avrebbero superato il limite massimo di 5 anni di reclusione, la richiesta di continuazione doveva essere respinta.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 444, 671 cod. proc. pen., 137 e 188 disp. att. cod. proc. pen., e 81, cpv., cod. pen, e vizio di motivazione. Rimarca il ricorrente che l'art. 188 citato, disposizione che contempla il limite di 5 anni per la pena detentiva, si applica unicamente nell'ipotesi di più sentenze di applicazione della pena e non nel caso, come quello di specie, in cui solo una delle due sentenze in considerazione è stata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e l'altra in esito a rito abbreviato, il che avrebbe giustificato l'applicazione della disciplina generale di cui all'art. 671 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in adesione alle ragioni del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. La Corte di merito non ha fatto buon governo delle norme che regolano il riconoscimento della disciplina della continuazione in executivis. 2.1. Invero, a fronte della ravvisata sussistenza di tutti gli indicatori di un omogeneo disegno criminoso, ha ritenuto di individuare una preclusione all'accoglimento della richiesta del beneficio nel "limite imposto dal regime del rito del patteggiamento" (dunque, evocando, implicitamente, la disposizione di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.), limite che, nel caso di specie, tuttavia, non poteva operare, per la semplice ragione che esso è previsto solo quando vengono in considerazione "più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona" (tra le più recenti, Sez. 1, n. 16456 del 12/3/2021, El Azhary, Rv. 281194), mentre l'incidente di esecuzione in esame ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena e una sentenza emessa nelle forme del rito abbreviato.

Non vi erano, quindi, i presupposti normativi perché operasse il limite di cinque anni complessivi di pena detentiva fissato dalla citata disposizione di attuazione. 2.2. Il caso sottoposto all'odierno vaglio ricade, viceversa, nell'ambito della disciplina ordinaria della continuazione e, in primo luogo, nell'alveo della norma di cui all'art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., laddove si stabilisce che "La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati" (tra molte, Sez. 1, n. 42568 del 26/10/2004, Peluso, Rv. 230145).

Trovandoci nella fase esecutiva, il giudice procedente avrebbe, quindi, dovuto fare applicazione della fondamentale previsione di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che lo vincola, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 38331 del 5/6/2014, Fall, Rv. 260903; v. anche, seppure con riguardo al diverso tema del rapporto, in sede di esecuzione, tra la riduzione per il rito abbreviato e il principio moderatore del "cumulo" ex art. 78 cod. pen., Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692, in motivazione). Al contrario, e per quel che rileverà in sede di rinvio, la Corte di appello sembra aver fatto riferimento, nell'individuare il reato più grave (contestato sub capo 2 nella sentenza SI emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Roma), a quello punito, in astratto, con la pena edittale più alta, criterio, quest'ultimo, che, in realtà, si applica solo nel giudizio di cognizione, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 25939 del 28/2/2013, P.G. in proc.

Ciabotti e altro, Rv. 255347, ,che ha espresso il seguente principio: "In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse". Così il giudice dell'esecuzione è incorso in un ulteriore errore di diritto.

3. Tanto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che dovrà provvedere sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, rispetto alla quale sono già stati ravvisati i presupposti per l'accoglimento, facendo applicazione dei principi enunciati e ferma restando la necessità, affermata da Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270073, di rispettare i limiti previsti dagli artt. 81 cod. pen. (triplo della pena stabilita per la violazione più grave) e 671, comma 2, cod. proc. pen. (misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza), nonché di calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (secondo quanto statuito da Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269) e, infine, di non applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di