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Sentenza — n. 49616/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest from final appeal judgment becoming res judicata.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying appeal judgment had become final, extinguishing the appellant's interest in further review. The appellant, Salvatore Ansalone, sought to challenge a detention order by arguing the lower court ignored his confession and prison diploma. The court ruled that once the appellate decision became definitive, the legal interest to pursue a cassation appeal vanished, rendering the request inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 173, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271: A cassation appeal becomes inadmissible when the finality of the appealed judgment eliminates the legal interest required for the remedy.

Parole chiave

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loss of interest res judicata cassation appeal detention order procedural inadmissibility riduzione della pena assassinio qualificato sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con tale motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione di legge e il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, poiché non si sarebbe considerata la confessione, il diploma conseguito e la mancata contestazione del delitto di cui all'art.
Art. 173, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'imputato Salvatore Ansalone, con il ministero dell'avvocato, affidandosi ad un unico motivo, qui enunciato ai sensi dell'art. 173, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, disp.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANSALONE VINCENZO nato a SALERNO il 15/05/1985 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; Il PG, in persona di E. CENICCOLA, chiede l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di plurimo omicidio preterintenzionale e lesioni personali gravissime commessi con armi, ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente e tentata estorsione commessi dall'imputato Salvatore Ansalone già condannato alla pena di anni 12 e mesi 4 di reclusione, ridotta ai sensi dell'art. 599-bis ad anni 10 in sede di appello. Il Tribunale del riesame ha ritenuto insufficienti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari sia il decorso del tempo i che il diploma conseguito in carcere dall'imputato a fronte della gravità oggettiva dei fatti, della personalità negativa, della condotta processuale già valutata in sede di applicazione della misura, della motivazione alla base della commissione dei delitti e l'inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'imputato Salvatore Ansalone, con il ministero dell'avvocato, affidandosi ad un unico motivo, qui enunciato ai sensi dell'art. 173, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione di legge e il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, poiché non si sarebbe considerata la confessione, il diploma conseguito e la mancata contestazione del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ma solo di quello di cui all'art. 73 d.P.R. cit. 2.2. È stata chiesta la trattazione orale e, in tale sede, si è depositata la rinuncia all'impugnazione per il passaggio in giudicato della sentenza d'appello con conseguente mancanza d'interesse alla trattazione del ricorso.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, stante la rinuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La rinuncia all'impugnazione, per essere divenuta definitiva la sentenza emessa in appello, conduce inevitabilmente a una pronuncia d'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.

4. Dalla considerazione ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del ricorso per sopravvenuta caren d'inter