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Sentenza — n. 49242/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding anti-mafia law violation where erroneous drug charge reference did not affect logic.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49242/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's conviction for violating anti-mafia residence obligations. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical due to a clerical error citing the wrong drug offense and an incorrect assessment of the minor nature of the violation. The court ruled that the erroneous reference to a different crime did not undermine the logical foundation of the decision, which relied on the specific facts and the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; A clerical error in citing a different statutory provision in the general reasoning does not render the denial of leniency illogical if the specific factual assessment and criminal history remain sound.

Parole chiave

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inadmissible appeal clerical error citation anti-mafia law leniency denial logical reasoning criminal history procedural costs inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
Art. 131-bis cod. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché non è stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
stupefacenti, che, in realtà, non era quello addebitato all'imputato, cui era contestato, invece, il reato dell'art. 75 d.lgs.
Art. 73 t.u. stupefacenti
Nell'unico motivo il ricorrente attacca, anzitutto, il riferimento contenuto nella sentenza impugnata al reato dell'art. 73 del t.u.
art. 131-bis cod. pen
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché non è stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv. 277758
73 è un mero refuso contenuto in sentenza che non ha inciso sul percorso logico della decisione, atteso che lo stesso non ha reso "illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato" (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv. 277758).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MAIO ROSOLINO nato a PALERMO il 08/07/1981 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 maggio 2020 il Tribunale di Palermo, in rito abbreviato, ha condannato Rosolino Di Maio alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato dell'articolo 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, contravveniva agli obblighi inerenti la misura presentandosi in ritardo presso l'ufficio di polizia alle ore 18:24 del 25 aprile 2019, anziché tra le 10:00 e le 11:00 dello stesso giorno. Con sentenza del 4 ottobre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché non è stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto nella sentenza impugnata vi è un presupposto di fatto certamente errato, ovvero l'avere il ricorrente commesso il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico stupefacenti; inoltre, la motivazione scelta dalla Corte d'appello per negare la lieve entità è manifestamente illogica in quanto "il lieve grado di lesione dell'interesse leso dall'articolo 75 testo unico antimafia, in combinato disposto con l'unica violazione contestata, connota il fatto in termini di particolare tenuità".

3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale, dr.ssa Valentina Manuali, ha concluso per il rigetto del ricorso. Nessuno è stato presente per il ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Nell'unico motivo il ricorrente attacca, anzitutto, il riferimento contenuto nella sentenza impugnata al reato dell'art. 73 del t.u. stupefacenti, che, in realtà, non era quello addebitato all'imputato, cui era contestato, invece, il reato dell'art. 75 d.lgs. n 159 del 2011. L'argomento, però, è inidoneo a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata, perché il riferimento erroneo al reato dell'art. 73 si trova nella parte generale della motivazione della sentenza impugnata, quella in cui si effettua la ricostruzione dell'istituto, e non regge la motivazione del diniego del beneficio nel caso in esame, che poggia, invece, sulla valutazione del comportamento commesso in concreto e sui precedenti penali di cui è gravato l'imputato ("Ritiene questo collegio che nel caso in esame proprio per le modalità del fatto - l'odierno imputato ha violato in maniera palese una delle prescrizioni imposte senza addurre alcuna valida giustificazione, avendo sostenuto in maniera del tutto labiale (sic!) ed anche inverosimile, di essere uscito per andare al lavoro, in un giorno peraltro festivo, e di aver dimenticato di dover andare a firmare - dimostrano la non occasionalità della condotta posta in essere dallo stesso e testimoniano che il fatto non possa essere ricompreso nell'istituto indicato, tenuto anche conto della circostanza che l'imputato ha plurimi specifici ed anche gravi precedenti penali").

Queste frasi riportate nella sentenza impugnata dimostrano che il giudice di / appello ha ricostruito compiutamente il fatto attribuito all'imputato e che il riferimento all'art. 73 è un mero refuso contenuto in sentenza che non ha inciso sul percorso logico della decisione, atteso che lo stesso non ha reso "illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato" (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv. 277758). Il ricorso attacca la motivazione della sentenza impugnata anche deducendo che "il lieve grado di lesione dell'interesse leso dall'articolo 75 testo unico antimafia, in combinato disposto con l'unica violazione contestata, connota il fatto in termini di particolare tenuità".

Il motivo è inammissibile, perché ricava la particolare tenuità della lesione dal titolo di reato e dalla occasionalità della violazione, ma il primo argomento non è spendibile, perché dal titolo di reato si può ricavare solo l'ambito di applicazione dell'istituto, ma non la tenuità della lesione, ed il secondo si confronta soltanto parzialmente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha negato l'occasionalità della condotta, ma ha anche, in aggiunta, formulato un giudizio di pericolosità dell'imputato, su cui il ricorso non spende deduzioni.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della