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Sentenza — n. 46933/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to persistent recidivism risk and lack of valid residence documents.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46933/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Carmen Rosa Pena Colon's appeal against the Rome Supervision Tribunal's refusal to grant her probation or home detention. The Tribunal denied the request citing her criminal history, pending charges, lack of legal residence documents, and dangerous living conditions involving her sister. The Court upheld the decision, ruling that the Tribunal correctly identified a high risk of recidivism based on these established facts and the sister's own criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: The supervision tribunal must deny alternative execution measures when the convicted person presents persistent risks of recidivism due to criminal history, pending proceedings, and lack of stable socio-economic conditions or legal residence.

Parole chiave

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probation denial home detention recidivism risk supervision tribunal criminal history legal residence alternative execution espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare presentata da Carmen Rosa Pena Colon, già destinataria di un ordine di esecuzione, sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., per la pena residua di mesi sette e giorni sette di reclusione derivante dalla condanna per art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
artt. 666 cod. proc. pen
Sul punto si afferma che è già stato proposto ricorso per la cancellazione dell'errata iscrizione ex artt. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 56703 del 05/06/2018, Rv. 274657
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PENA COLON CARMEN ROSA nato il 21/02/1983 avverso l'ordinanza del 13/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di L. Giorgio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare presentata da Carmen Rosa Pena Colon, già destinataria di un ordine di esecuzione, sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., per la pena residua di mesi sette e giorni sette di reclusione derivante dalla condanna per art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il rigetto è stato fondato dal suddetto Tribunale sui seguenti dati di fatto riportate anche dalle informazioni di P.S.: una precedente condanna per resistenza a pubblico ufficiale del 2017 in occasione di un episodio di spaccio di sostanza stupefacente di tipo "crack" oggetto di sequestro, la pendenza di un altro procedimento per minacce e percosse del 15 febbraio 2021, l'assenza di un'attività lavorativa e di documenti validi per il soggiorno sul territorio nazionale per cui è stata disposta l'espulsione dal Prefetto con decreto del 6 marzo 2021 e il fatto che nel corso del controllo del domicilio indicato, di cui la sorella gemella Rosa Carmen - con precedenti per stupefacenti - è intestataria, è stato trovato come ospite un altro cittadino straniero con precedenti per traffico di stupefacenti.

Da ciò il Tribunale ha ritenuto persistenti i contatti della condannata con pregiudicati e con l'ambiente in cui è stato accertato il fatto da cui è derivata la condanna per spaccio e, data la situazione di precarietà socio-economica della Colon per l'assenza di documenti di soggiorno e di reddito lecito, ha considerato la sussistenza di un pericolo di recidiva.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Carmen Rosa Pena Colon, con il ministero dell'avvocato di fiducia, affidandosi ad un unico motivo. 2.1. Con tale motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio motivazionale del provvedimento impugnato con il travisamento dei fatti derivante dall'erroneità e dall'incompletezza degli atti dell'istruttoria fondata sulle informazioni di polizia accolte acriticamente dal Tribunale. Si lamenta, infatti, che non sia stato considerata l'eccezione difensiva proposta in udienza secondo cui la sentenza di condanna, riportata sul certificato del Casellario giudiziale, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale sarebbe riferibile alla sorella gemella Rosa Carmen.

Sul punto si afferma che è già stato proposto ricorso per la cancellazione dell'errata iscrizione ex artt. 666 cod. proc. pen. e 40 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Si aggiunge che i profumi sequestrati quale provento di furto, in occasione dell'arresto della Colon per il fatto da cui è derivata la condanna la cui pena è oggetto del provvedimento impugnato, le sono stati restituiti a seguito di provvedimento di archiviazione della notizia di reato. Si produce, inoltre, un certificato da cui risulta l'incensuratezza del cittadino straniero trovato - casualmente - nell'appartamento messo a disposizione dalla sorella per l'invocata detenzione domiciliare in relazione all'unico precedente penale della ricorrente.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, quindi, meritevole di rigetto.

2. Il Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato ha fatto buon governo delle norme in materia di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. 2.1. Vannoyinfatti ribaditi gli orientamenti di questa Corte, espressi con Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924, secondo cui, "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (in motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante), e, sulla detenzione domiciliare, espressi con Sez. 1, n. 56703 del 05/06/2018, Rv. 274657, secondo cui "in assenza di indicazioni legislative circa le condizioni per la concessione della detenzione domiciliare nelle ipotesi indicate dal comma 1-bis 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, salva l'insussistenza delle condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza deve dar conto della presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati, potendo detti elementi riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero". 2.2.

Le deduzioni difensive non scalfiscono la ratio decidendi del provvedimento impugnato il quale ha fondato la propria decisione sul pericolo di recidiva la quale è stata ritenuta sussistente considerati, oltre alla precarietà socio- economica sopra descritta, i precedenti definitivi e le pendenze nonché i contatti con l'ambiente di spaccio da cui si è originata la condanna per la quale si è chiesta di scontare la pena con una misura alternativa alla detenzione. La circostanza che la sorella gemella della ricorrente, presso la quale la ricorrente ha indicato il domicilio, sarebbe la reale destinataria della condanna per la resistenza a pubblico ufficiale in occasione di un episodio di spaccio non può essere utilmente considerata, allo stato, sino all'accoglimento eventuale del ricorso proposto per la correzione dell'iscrizione nel Casellario giudiziale.

Va, comunque, rilevato che detta sorella gemella, come detto titolare del contratto di locazione del domicilio indicato dalla ricorrente, risulta già avere precedenti analoghi che rappresentano già un elemento negativo rispetto al pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere nell'ambito domestico, del tutto controindicato per l'esecuzione della misura.

3. In conclusione, la motivazione è immune dai vizi rappresentati avendo enucleato gli elementi di rischio di recidiva, in modo logico e congruo, per i quali non è stato possibile riconoscere l'accesso alle misure alternative richieste; elementi non scalfiti dagli ulteriori e marginali rilievi di cui in ricorso.

4. Dalle considerazioni ora esposte deriva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso