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Sentenza — n. 45540/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal weapon carrying and receiving, upholding evidence sufficiency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Mingolla Stefano against the Second Instance Court's conviction for illegal weapon carrying and receiving. The appellant argued that the police report lacked direct proof of the weapon's metallic nature and that the lower court erred in applying criminal law regarding the presumption of receiving. The court held that the lower court correctly evaluated the circumstantial evidence, including the suspect's behavior and the weapon's lack of markings, which legally established the crime of receiving.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110: The possession of a clandestine weapon, particularly when unmarked to prevent identification, constitutes sufficient proof of the crime of receiving absent contrary evidence.

Parole chiave

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illegal weapon carrying crime of receiving circumstantial evidence unmarked firearm presumption of receiving sufficiency of proof criminal appeal porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 678-679 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 24, 27 e 111 Cost.
art. 648 cod. pen
artt. 648 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina
110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINGOLLA STEFANO nato a MASSAFRA il 25/07/1976 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che In cecso thieden4k:1 Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato PESARE FRANCESCO P. P. del foro di TARANTO in difesa di MINGOLLA STEFANO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATI-0 1. Mingolla Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 20 febbraio 2023 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa il 25 ottobre 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Taranto all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi sette e giorni quindici di reclusione ed euro 4.757,14 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 5 aprile 2022 in Taranto e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - capo B) porto di arma clandestina, ai sensi degli artt. 23, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 72 d.lgs. 6 settembre 2011., n. 159 (capo b), perché, entro i tre anni dall'esecuzione della misura di prevenzione personale emessa dal Tribunale di Lecce con provvedimento del 31 dicembre 2018, aveva portato in luogo pubblico una pistola clandestina e priva di segni identificativi, ottenuta mediante fabbricazione e modificazione di una pistola scacciacani, a cui era stata alterata la canna in modo da renderla idonea a fare fuoco con proiettili calibro 9 e 380; - capo C) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen. (capo c), perché, per procurare a sé o ad altri un profitto, aveva ricevuta l'arma clandestina di cui al capo b; - capo D) artt. 678-679 cod. pen., perché aveva detenuto senza licenza e senza le prescritte cautele, avendo omesso di effettuare la relativa denuncia all'Autorità, materiale esplodente costituito da un manufatto del tipo "bomba carta".

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il verbale degli operanti non poteva costituire prova diretta e rappresentativa della sussistenza del reato di cui al capo b, in quanto non era plausibile affermare che l'oggetto occultato dall'imputato nella fioriera fosse "metallico", così come riferito dal teste escusso. Secondo il ricorrente, quindi, il giudice di merito avrebbe attribuito natura probatoria al verbale de quo solo per la tipologia del mezzo di prova impiegato, senza considerare la sua natura indiziaria sostanziale. 2.2.

Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener coni:o nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 648 cod. pen., 24, 27 e 111 Cost., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, con riferimento al reato di cui al capo c, si sarebbe limitata ad accertare la consapevolezza in capo all'imputato dell'origine delittuosa dell'arma sequestrata - e, quindi, della sussistenza del relativo reato di ricettazione - solo in forza della mancata allegazione di elementi dai quali desumere che la stessa era stata modificata dall'imputato e non da terzi, in violazione del quadro costituzionale e sovranazionale in materia di valorizzazione del silenzio serbato dall'imputato nel corso del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura del verbale di arresto della Questura di Taranto, era possibile evincere che i poliziotti intervenuti avevano visto l'imputato occultare con una manovra fulminea in una fioriera un oggetto metallico di colore scuro. Gli operanti, infatti, avevano rinvenuto subito dopo all'interno della fioriera la pistola sequestrata. Già il giudice di primo grado aveva evidenziato che i poliziotti erano intervenuti nel momento in cui l'imputato, alla loro vista, aveva avuto un'andatura sospetta, prima di disfarsi dell'arma, come anche evidenziato dalla visione delle riprese di videosorveglianza, dalle quali si evinceva la condotta fortemente sospetta tenuta da Mingolla:

La Corte di appello, quindi, ha evidenziato che, a fronte di tali dati, il reato di porto di arma clandestina doveva ritenersi perfezionato, anche considerando che l'imputato non aveva saputo fornire una ricostruzione alternativa dei fatti e, in particolare, non aveva saputo indicare quale altro oggetto avesse riposto nella fioriera. Pertanto, ne discende il rigetto della censura, risolvendosi la stessa in una doglianza volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle ^ emergenze probatorie, al di fuori dellpfiegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, e risultando come tali estranee al sindacato di legittimità, anche considerando che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).1.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il giudice di merito, infatti, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo il quale il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868).

La Corte di appello, pertanto, ha sul punto fornito una motivazione ineccepibile nel momento in cui ha evidenziato che l'accertato porto di arma clandestina aveva perfezionato anche il reato di ricettazione della stessa, posto che l'imputato non aveva saputo allegare una versione alternativa dei fatti, in forza della quale sarebbe stato possibile affermare che lo stesso non aveva ricevuto da terzi l'arma clandestina.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e